Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15886 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32303-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1,

presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2005;

la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva, per quanto interessa ai fini della presente controversia, il ricorso della parte contribuente relativamente alla deducibilità dell’IVA su fatture in anticipazione per “prestazione trattamento acque” che era l’oggetto della attività svolta dalla fornitrice SEPT osservando che può essere previsto un pagamento anticipato di forniture, anche su semplice accordo verbale fra le parti, pur in presenza di un contratto scritto: certo il pagamento anticipato può avere lo scopo di finanziamento del fornitore ma ciò non toglie che l’operazione fosse legittima, pur trattandosi di forniture future indicate in maniera generica.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in quanto, mancando gli elementi qualificanti del fatto generatore dell’imposta, le somme versate non possono essere qualificate come acconti ma come anticipazioni le quali, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, non concorrono alla determinazione dell’imponibile IVA e pertanto erra la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto detraibile l’IVA sulle due fatture ricevute a titolo di acconto e tali fatture non possono essere considerate relative a prestazioni di servizi.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

in tema d’IVA, il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diviene esigibile, ossia all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, con la conseguenza che la fittizietà delle predette operazioni ne impedisce l’insorgenza, non essendo sufficiente la loro menzione nelle fatture, senza che ciò contrasti col principio della neutralità fiscale, il quale, in quanto espressione del generale principio della parità di trattamento, consente trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un’operazione effettivamente realizzata (Cass. n. 28263 del 2020);

il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e dunque alla data in cui la fattura deve essere emessa, la quale coincide, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, con il “momento di effettuazione dell’operazione”, identificantesi, quanto alla cessione di beni, con la data di stipulazione del contratto, se avente ad oggetto beni immobili, e con quella di consegna o spedizione, se avente ad oggetto beni mobili, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del prezzo, e, quanto alle prestazioni di servizi, di regola col momento del pagamento del corrispettivo oppure con la data di emissione della fattura (anche in acconto), quando questa avvenga in via anticipata rispetto alla data prevista per il suo pagamento (Cass. n. 6793 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che può essere previsto un pagamento anticipato di forniture di prodotti chimici, anche su semplice accordo verbale fra le parti, pur in presenza di un contratto scritto: certo il pagamento anticipato può avere lo scopo di finanziamento del fornitore ma ciò non toglie che l’operazione fosse legittima, pur trattandosi di forniture future indicate in maniera generica – ha valutato la legittimità dell’operazione solo da un punto di vista civilistico: tuttavia nella specie, la sentenza impugnata non ha chiarito se si tratti di beni o di servizi e qualora si tratti della fornitura di prodotti chimici e dunque di beni, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge solo quando l’imposta detraibile diviene esigibile, ossia all’atto della cessione dei beni, e non al momento dell’emissione della fattura.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale nell’applicare i suddetti principi di diritto dovrà prima di tutto chiarire e specificare se trattasi di fornitura di beni (prodotti chimici) o prestazione di servizi (trattamento di acque reflue).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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