Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15886 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A.E. anche quale erede di D.G.A.,

D.A. e D.G., quali eredi di

D.G.A., rappresentati e difesi, giusta delega a

margine del ricorso, dall’Avv. FILIPPI DE SANTIS Andrea,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Girolamo Vitelli, 10 presso lo

studio dell’Avv. Fabio De Matteo;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta Delib. comunale 2 marzo 2001, n. 111 e

procura in calce al controricorso, dall’Avv. D’AMARIO Ferdinando,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale, 5637;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/06/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila Sezione n. 06, in data 24.04.2007, depositata

il 22.05.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. MARINELLI Vincenzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19767/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 32/06/2007 pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione n. 06, il 24.04.2007 e DEPOSITATA il 22 maggio 2007.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad I.C.I. per gli anni dal 1997 al 2001, è affidato ad un mezzo con cui si deduce omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

3 Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il mezzo non risulta formulato in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha pure, affermato che la censura per vizio della motivazione deve contenere una indicazione riassuntiva e sintetica che consenta una valutazione immediata dell’ammissibilità del ricorso.

4 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso, peraltro formulato in violazione del principio di autosufficienza, venga trattato in Camera di consiglio, e dichiarato inammissibile. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese del presente giudizio vanno posto a carico delle parti ricorrenti in solido, e liquidate in complessivi Euro ottocento, di cui Euro 700,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio, in ragione di complessivi Euro ottocento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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