Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15885 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26679/2013 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. DAVIDE LO GIUDICE

giusta mandato a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA ((OMISSIS)), in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo studio dell’Avv. VINCENZO

SCORSONE, rappresentato e difeso dall’Avv. DONATELLA GIUSTOLISI

giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 2/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/6/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato VINCENZO SCORSONE (delega avvocato DONATELLA

GIUSTOLISI) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che è stata depositata relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti;

2 – Rilevato che il Consorzio controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;

3 – Rilevato che nella indicata memoria, pur dandosi atto, quanto alla operatività di un divieto di conversione, della ricostruzione della normativa regionale come effettuata dalla SS.UU. di questa Corte nella decisione del 9 marzo 2015, n. 4682, richiamata nella relazione, è tuttavia posta la questione della permanenza di validità della normativa specificamente prevista per i Consorzi di Bonifica (L.R. n. 49 del 1981) come sembrerebbe confermato anche dalla successiva L.R. n. 14 del 2010;

4 – Rilevato che sempre il controricorrente ha evidenziato che sono pendenti innanzi alla sezione lavoro due ricorsi di contenuto assolutamente identico a quello odierno (n. 12445/2013 R.G. e n. 12451/2013 R.G.) per i quali non risulta ancora fissata l’udienza di discussione;

5 – Ritenuto che non sussistono i presupposti per una decisione camerale.

PQM

La Corte dispone trasmettersi il presente fascicolo alla Sezione Quarta Lavoro per la trattazione in pubblica udienza anche congiuntamente ai procedimenti n. 12445/2013 R.G. e n. 12451/2013 RG. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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