Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15885 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/06/2017),  n. 15885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10181-2016 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROMITI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA CASSONI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5929/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto da F.E. avverso la sentenza n. 593/6/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di fermo amministrativo per crediti tributari erariali. La CTR osservava in particolare che l’opposizione alle cartelle esattoriali prodromiche all’atto esattivo impugnato non era documentata, risultando peraltro che le stesse erano state notificate allo stesso indirizzo al quale era stato notificato detto atto esattivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il F. deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01); altresì che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

Ciò posto, si deve osservare che sulle doglianze devolutele con il gravame, la CTR ha così argomentato “La Commissione, esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno. Il Collegio rileva che non appare documentata l’opposizione a seguito della notifica delle cartelle esattoriali, per le doglianze sul punto devono essere respinte. Il Collegio rileva inoltre che non sussiste tardività nè incompetenza territoriale per cui le eccezioni sul punto devono essere respinte. Va aggiunto per quanto attiene il preavviso di fermo che lo stesso comunque è stato regolarmente notificato e consegnato all’indirizzo del contribuente ove peraltro appaiono notificate le cartelle. La decisione e la motivazione di 1^ grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello va respinto”.

Risulta dunque evidente che si tratta di una motivazione meramente “apparente” e di fatto mancante, non contenendo alcuna risposta di merito alle censure oggetto dell’appello, che rispettando il principio di autosufficienza il ricorrente ha trascritto in corpo di ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo, il secondo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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