Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15885 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.C.F. (OMISSIS) in qualità di erede

superstite legittima dell’Avv. Z.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio

dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBA GREGORIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.A. (OMISSIS), MA.GR.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato MELE MARIA, rappresentati

e difesi dall’avvocato SPINELLI GIANFRANCO giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 929/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 6/10/2008, depositata il

13/12/2008, R.G.N. 1150/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GREGORIO BARBA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che in data 23 giugno 2011 il difensore dei controricorrenti D.M. e Ma. ha presentato istanza chiedendo in primis di non tener conto dei documenti sulla procedibilità e tempestività del ricorso depositati, dopo la sua contestazione in controricorso, presso la Corte di Cassazione in data 14 giugno 2011 – come risulta dalle annotazioni informatiche di questa Sezione – ed in secundis di rinviare la causa alla pubblica udienza o di assegnare un termine per replicare su di essi, assumendo che il loro deposito era successivo al termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e la notifica, avvenuta al suo studio il 15 giugno 2001 e a quello del domiciliatario il 17 giugno 2001, inosservante del termine a difesa di cui all’art. 378 cod. proc. civ. rispetto all’udienza del 21 giugno 2001 – a cui non aveva partecipato per un disguido con il domiciliatario – e comunque “relativa a documenti che non erano riferiti esser stati già depositati presso la Suprema Corte, come invece aveva accertato il 22 giugno 2001, allorchè ne aveva estratto copia”;

constatato che nella suddetta notifica a norma dell’art. 372 c.p.c., comma 2, si comunica che i documenti elencati vengono depositati presso la Suprema Corte e l’elenco di essi contenuto nella relativa nota di deposito sembra corrispondente;

rilevato che all’istanza suddetta sono allegati documenti volti a contrastare quelli prodotti dalla ricorrente sull’ammissibilità del ricorso, e che non risulta ad essa notificata, e ritenuto pertanto opportuno instaurare il contraddittorio sul contenuto di essa anche in relazione alla questione del termine per la produzione di documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso a norma dell’art. 372 c.p.c., comma 2, alla luce di S.U. 627/2008, nonchè dell’overruling sull’art. 369 cod. proc. civ. per i documenti concernenti la procedibilità.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2001.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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