Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15885 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.C.F. (OMISSIS) in qualità di erede
superstite legittima dell’Avv. Z.S., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio
dell’avvocato CAPUTO FRANCESCO ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BARBA GREGORIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.A. (OMISSIS), MA.GR.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato MELE MARIA, rappresentati
e difesi dall’avvocato SPINELLI GIANFRANCO giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 929/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 6/10/2008, depositata il
13/12/2008, R.G.N. 1150/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GREGORIO BARBA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità
in subordine rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che in data 23 giugno 2011 il difensore dei controricorrenti D.M. e Ma. ha presentato istanza chiedendo in primis di non tener conto dei documenti sulla procedibilità e tempestività del ricorso depositati, dopo la sua contestazione in controricorso, presso la Corte di Cassazione in data 14 giugno 2011 – come risulta dalle annotazioni informatiche di questa Sezione – ed in secundis di rinviare la causa alla pubblica udienza o di assegnare un termine per replicare su di essi, assumendo che il loro deposito era successivo al termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e la notifica, avvenuta al suo studio il 15 giugno 2001 e a quello del domiciliatario il 17 giugno 2001, inosservante del termine a difesa di cui all’art. 378 cod. proc. civ. rispetto all’udienza del 21 giugno 2001 – a cui non aveva partecipato per un disguido con il domiciliatario – e comunque “relativa a documenti che non erano riferiti esser stati già depositati presso la Suprema Corte, come invece aveva accertato il 22 giugno 2001, allorchè ne aveva estratto copia”;
constatato che nella suddetta notifica a norma dell’art. 372 c.p.c., comma 2, si comunica che i documenti elencati vengono depositati presso la Suprema Corte e l’elenco di essi contenuto nella relativa nota di deposito sembra corrispondente;
rilevato che all’istanza suddetta sono allegati documenti volti a contrastare quelli prodotti dalla ricorrente sull’ammissibilità del ricorso, e che non risulta ad essa notificata, e ritenuto pertanto opportuno instaurare il contraddittorio sul contenuto di essa anche in relazione alla questione del termine per la produzione di documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso a norma dell’art. 372 c.p.c., comma 2, alla luce di S.U. 627/2008, nonchè dell’overruling sull’art. 369 cod. proc. civ. per i documenti concernenti la procedibilità.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011