Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15885 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 06/07/2010), n.15885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15656/2006 proposto da:
Z.V. (OMISSIS), B.V.
(OMISSIS), B.L. (OMISSIS), B.
A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 5/10, presso lo studio dell’avvocato
MANNOCCHI MASSIMO, rappresentati e difesi dall’avvocato NIRO
CHIOCCHINI Mattia giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del Dott.
C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO
TOMMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLINI Giovanni
giusta delega in calce al controricorso;
RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti
Dott.ssa M.R. e Dott. R.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.C., R.S., S.A., TIRRENA ASSIC
SPA IN LCA, INAIL, R.G., R.V., ST.
A., S.C., M.B., A.
M., S.S., R.E., P.E.,
ORMELVETRO SRL, IN CONC PREV;
– intimati –
avverso la sentenza n. 438/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 21/01/2005, depositata il
11/04/2005 R.G.N. 654 e 982/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/06/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udite l’Avvocato AMEDEO POMPONIO (per delega dell’Avv. GIOVANNI
NICOLINI);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Z.V., B.V., B.A. e B.L. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna C. C., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore R.E., quali eredi di R.M., nonchè A. M., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori St.Al., S.S. e S.C., quali eredi di S.E., la ditta di Ormelvetro s.r.l., M. B., S.A., la Latina Renana Assicurazioni s.p.a., la Tirrena Assicurazioni s.p.a., l’Italica Assicurazioni, per sentirli condannare in solido, al risarcimento dei danni riportati il (OMISSIS) lungo la (OMISSIS); nell’occasione, l’autocarro di proprietà della ditta Ormelvetro s.r.l. e condotto da S.E., assicurato con l’Italica Assicurazioni. s.p.a., entrava in collisione con l’autocarro di proprietà di M.B., condotto da S.A. ed assicurato con la Tirrena Assicurazioni s.p.a., fermo sulla corsia di emergenza; l’autocarro finiva a luci spente di traverso alla carreggiata e contro di esso si schiantava l’autoveicolo condotto dal proprietario R.M., assicurato con la Latina Renana s.p.a., a bordo del quale viaggiava quale trasportato il proprio congiunto B.R.. Nello scontro decedevano immediatamente sia il B. che il R., mentre lo S. decedeva il successivo (OMISSIS).
C.C., costituita per sè e per il figlio minore R. E., chiedeva anch’essa condanna delle controparti al risarcimento dei danni riportati a causa della morte del loro congiunto R.M..
Si costituivano anche la Latina Renana Assicurazioni s.p.a., la ditta Ormelvetro s.r.l., l’Italica Assicurazioni, M.B., S.A. e la Tirrena Assicurazioni s.p.a., contestando le domande e formulando eccezioni di prescrizioni e di estinzione del giudizio.
Intervenivano volontariamente nel giudizio R.G. e P.E., genitori di R.M., nonchè i fratelli R. V. e R.S., chiedendo anche loro il risarcimento.
Interveniva, infine, l’Inail formulando domanda di rivalsa delle somme versate agli eventi causa dall’assicurato S.E..
A.M., St.Al., S.S., S.C., rimanevano contumaci.
Riassunta la causa (per la messa in liquidazione coatta amministrativa), il Tribunale di Bologna, con sentenza del 17.5.2000, condannava l’Ormelvetro s.r.l. e gli eredi S. a pagare agli eredi B. l’importo di L. 1.074.422.084.
A seguite dell’appello proposto da Z.V., B.V., B.A. e B.L., in via principale, e dalla Ormelvetro nonchè da C.C., R.E., R. G., P.E., R.V. e R.S., in via incidentale, la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame depositata in data 11.4.2005, rideterminava il danno subito dai ricorrenti in Euro 517.169,85 e, una volta riconosciuto il colpevole ritardo della Ras s.p.a. nell’erogare il massimale di polizza, ha condannato quest’ultima al pagamento di Euro 53.465,49 a favore degli eredi del sign. B.R. nei limiti dell’indennizzo di cui sopra.
Respingeva invece il motivo di appello concernente la corresponsabilità, nella causazione del sinistro, di R.M. ritenendo tale domanda inammissibile.
Ricorrono per cassazione Z.V., B.V., B. A. e B.L., con un unico motivo, illustrato da memoria; resistono con controricorso sia la Riunione Adriatica di Sicurtà che la Milano Assicurazioni.
La Riunione Adriatica di Sicurtà ha altresì depositato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c..
Si afferma in proposito che è ormai principio pacifico che anche il trasportato può invocare a suo favore l’operatività dei primi due commi dell’art. 2054 c.c..
Spettava pertanto agli eredi di R.M. ed al suo assicuratore dare la prova che quest’ultimo aveva fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento.
Prova impossibile se si tiene conto delle seguenti circostanze:
L’unica sopravvissuta all’incidente, A.M. ha chiarito che fra il primo e il secondo urto è trascorso un lasso di tempo valutabile in minuti; la consulenza disposta in sede penale ha accertato che il R. procedeva ad una velocità superiore a quella prescritta.
Il ricorso è inammissibile.
Nonostante nella sopraesposta censura si deduca violazione dell’art. 100 c.p.c., si prospettano unicamente accertamenti in fatto e valutazioni probatorie (tra cui, in particolare, la prova del R. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e le modalità di svolgimento dell’incidente) non effettuabili nella presente sede di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei confronti delle parti resistenti come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida per ciascuna parte resistente (Milano Assicurazioni e Ras) in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010