Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15884 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.26/06/2017),  n. 15884

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10064-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AC MILANESE CORVETTO 1920 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4426/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 1822/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto i ricorsi proposti dalla A.C. Milanese Corvetto 1920 – associazione sportiva dilettanti contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2008 – 2009. La CTR osservava in particolare che l’appello oltre che non essere basato su specifici motivi di censura della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire le allegazioni difensive già esposte in prime cure, doveva comunque considerarsi infondato, essendo la motivazione adottata dal collegio di prima istanza ineccepibile e corretta.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’associazione contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha affermato la non adeguata “specificità” dei motivi del suo appello.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01).

Pur vero che la CTR non ha dichiarato inammissibile l’appello agenziale, ma l’ha comunque rigettato nel merito, tuttavia la specificità dei motivi dello stesso deve considerarsi una ratio decidendi della sentenza impugnata, essendosi in essa affrontato in modo diretto la questione, con l’affermazione di un principio di diritto che peraltro chiaramente contrasta con detto arresto giurisprudenziale.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente denuncia un altro profilo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., poichè la CTR ha motivato per relationem la propria pronuncia, ma senza una propria autonoma valutazione della materia del contendere ed in particolare della questione meritale centrale ossia quella della effettività della qualità di associazione sportiva dilettantistica della contribuente.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

La sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nell’applicazione di tale principio di diritto, posto che non sviluppa in alcun apprezzabile modo un’ autonoma valutazione sul meritum causae, come gli era stato richiesto con i motivi dell’appello e come quindi aveva l’obbligo giuridico processuale, anche costituzionale, di fare.

Peraltro nel caso di specie non può affatto trovare applicazione il correlato e complementare principio dell’ “integrazione motivazionale” delle due sentenze di merito, posto che anche quella di primo grado è affetta dallo stesso vizio motivazionale.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione ad entrambi i motivi propposti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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