Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15884 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 20/07/2011), n.15884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità

di erede unico della propria genitrice, sig.ra C.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo

studio dell’avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CANZIANI PIERLUIGI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA SRL (OMISSIS), nella

qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore della stessa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato MAJONICA ROMANA, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.F., IL MESSAGGERO SPA;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 5181/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Prima

Sezione Civile, emessa il 31/10/2007, depositata il 10/12/2007;

R.G.N. 4606/2004 e 4893/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SEBASTIANO DI LASCIO (per delega Avvocato PIERLUIGI

CANZIANI); udito l’Avvocato DI LASCIO SEBASTIANO;

udito l’Avvocato GIULIO CELEBRANO (per delega Avvocato ROMANA

MAJOCA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per la inammissibilità e il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma condannava V.F. ed Il Messaggero s.p.a., in solido, a pagare a S.F. e all’ Agenzia di stampa Axel, di cui era direttore responsabile, a titolo di risarcimento danni morali 30.000,00 Euro per la pubblicazione dell’articolo del (OMISSIS); Il Messaggero a pagare Euro 35.000,00 per gli articoli del (OMISSIS);

l’Agenzia Nazionale Stampa Associata s.r.l. Euro 36.000,00 per il comunicato del (OMISSIS). Interponevano appello quest’ultima, V.F., il Messaggero s.p.a. e S.F., in proprio e nella qualità di procuratore di C.G., proprietaria dell’Agenzia di Stampa Axel. Con sentenza del 10 dicembre 2007 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello della società Ansa e parzialmente della s.p.a. Il Messaggero sulle seguenti considerazioni: 1) il lancio di questa Agenzia del (OMISSIS) era espressione del diritto di cronaca perchè la notizia rispondeva ai parametri di verità, interesse pubblico, contenutezza dell’esposizione, essendo limitato a riferire l’effettiva apertura di un’indagine penale da parte del sostituto procuratore della Repubblica Sa.Gi. sulla società tecnica Axel, facente capo a S.F., e delle indagini del vicequestore Ca. a seguito di numerose denunce presentate da studi professionali per intercettazioni di messaggi trasmessi via fax, senza esprimere giudizi riferibili alla colpevolezza di S. e alle sue doti morali o professionali, con l’unica imprecisione relativa alla circostanza che la denuncia era una soltanto, inidonea in quanto tale a snaturare l’oggettività della vicenda, mentre era ininfluente la doglianza di violazione del segreto delle indagini nè sussisteva la manipolazione delle sue dichiarazioni per non esser stata riferita la sua ironia sul numero degli agenti impiegati nell’operazione nel comunicato del successivo (OMISSIS), avendo l’Ansa invece, nel rispetto del diritto della difesa, riferito la – protesta di innocenza di S. in relazione all’unica denuncia presentata da un legale del Banco di Roma e le sue critiche sulla vicenda e riportato le sue dichiarazioni di immunità da procedimento penale per calunnia nei confronti di un magistrato o relativi al Sismi, notizie riferite da alcuni quotidiani;

2) l’articolo pubblicato dal Messaggero in data (OMISSIS), anonimo, si limitava a riportare la notizia, non risultata falsa, del rinvio a giudizio di S., titolare di un’agenzia giornalistica denominata Axel, per intercettazione illecita; perciò S. doveva restituire Euro 17.500,00;

3) il danno morale e alla reputazione del S. in proprio e nella qualità era stato correttamente liquidato con criteri equitativi valutando la sua qualità professionale di docente, la natura dei fatti attribuitigli e la diffusione del quotidiano Il Messaggero, mentre il danno patrimoniale dallo stesso richiesto non sussisteva mancando la prova all’epoca di effettivi incarichi all’Università Statale di (OMISSIS), mentre per la perdita derivante dalla mancata vendita di diritti televisivi e cinematografici le lettere prodotte soltanto indicative di progetti accantonati in relazione alla vicenda giudiziaria e quindi il corrispondente appello di costui, le cui doglianze erano generiche, era da respingere.

Ricorre per cassazione S.F. in proprio e nella qualità di unico erede di sua madre, C.G.. Resiste l’Ansa. Il ricorrente ha depositato memoria e note di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3” e conclude il motivo con il seguente quesito: “1) l’art. 651 c.p.p. stabilendo che una sentenza penale passata in giudicato precluda qualsiasi nuova indagine da parte del giudice civile relativamente all’accertamento del fatto e della sua illiceità penale è da intendersi cogente anche a seguito di sentenze che si concludono con l’accertamento dell’illiceità penale dei fatti, ma con una prescrizione del reato commesso, e con un’assoluzione per difetto di imputazione dei rinviati a giudizio?;

2) Un fatto già giudicato in sede penale può esser nuovamente e difformemente valutato dal giudice civile in assenza di qualsiasi fatto nuovo sopravveniente?”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Ed infatti, in tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 651 cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 652, 653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato – estinzione per prescrizione – il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. 16559/2005, 22200/2010, S.U. 1768/2011).

Pertanto la Corte di merito aveva il potere – dovere di rivalutare autonomamente i fatti per stabilirne la loro pretesa illiceità alla luce dei consolidati principi di legittimità sul diritto di cronaca – e cioè la verità oggettiva dei fatti riferiti, non inficiata da inesattezze valutate inidonee, nel contesto della notizia, a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria Cass. 22190/2009;

l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale; dell’esposizione (cosiddetta continenza) – e perciò la censura va respinta.

2.1.- Con il secondo motivo deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5” e conclude per quanto attiene l’Ansa, con il seguente quesito “Posto che per avallare le false accuse mosse al S. e all’Axel la notizia vera di una inchiesta giudiziaria a loro carico non solo è stata farcita da particolari del tutto inventati, ma sono state accuratamente omesse tutte quelle notizie che avrebbero svelato il complotto in atto – quali il contenuto di varie interrogazioni parlamentari (v. all. 5 e 6) e la stessa più volte ribadita verità dei fatti – la deliberata omissione di notizie favorevoli ad un imputato, e fra queste compresa la sua assoluzione per non aver commesso il fatto, unitamente all’invenzione di particolari del tutto falsi e destinati ad avallare l’accusa, costituisce, o meno, grave voluta e continuata diffamazione di qualsiasi cittadino in quanto tale ed un’ aggravante della diffamazione operata”?. Il motivo è parte inammissibile, parte infondato. E’ infatti inammissibile nella parte in cui afferma che la notizia dell’inchiesta giudiziaria era accompagnata da particolari inventati senza però indicare quali onde consentire a questa Corte di apprezzare la rilevanza e la decisività della lamentata omessa motivazione su di essi e sul contenuto dell’articolo nella sua interezza, sì da renderlo idoneo ad alterarne sostanzialmente il significato, o a renderlo capzioso, mentre è manifestamente infondato nella parte in cui ritiene ravvisabile la diffamazione per non esser stata divulgato il successivo esito della vicenda giudiziaria, poichè in tema di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta il fatto narrato sia correlato a quello accaduto, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo, e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. 5657/2010).

2.2- In relazione al capo di decisione concernente Il Messaggero pone invece il seguente quesito: “1) La voluta e continuata pubblicazione di notizie del tutto inveritiere e destinate ad avallare l’accusa, unitamente alla altrettanto palese e determinata omessa pubblicazione di particolari che renderebbero evidente anche all’opinione pubblica la strumentalità delle accuse mosse, consente al giudicante di esaminare ogni singolo articolo come a sè stante o, al contrario, deve esser ravvisato nel sopra descritto comportamento un’aggravante della diffamazione operata? 2) L’affermazione di un giudicante che, in contrasto con due giudicati penali, un giudicato civile ed i documenti in atti afferma un fatto contrario al vero, come nella sentenza de qua l’affermazione che l’articolo del Messaggero del (OMISSIS) non contenga fatti inveritieri costituisce o meno una colpa grave del magistrato? Il motivo è inammissibile.

Posto infatti che la censura non contesta l’accertamento dei giudici di appello secondo i quali l’articolo del (OMISSIS) si limitava a divulgare la notizia, vera, che il S. era stato rinviato a giudizio per intercettazione illecita dell’agenzia Axel di cui era direttore responsabile, la mancanza dell’indicazione dei “particolari” rivelatori delle alterazioni e dei travisamenti idonei a svelare la strumentante del rinvio a giudizio per chiunque e che il giornalista avrebbe omesso di pubblicare e i giudici di valutare, comporta che la prima parte della doglianza è apodittica e generica.

La seconda parte è invece manifestamente infondata per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.

2.3- “In quanto alla valutazione dei danni” il ricorrente conclude le censure con i seguenti quesiti: 1) Non motivare le ragioni per le quali si nega un’integrazione del danno morale richiesto e per di più su presupposti errati, costituisce o meno la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5?; 2) Negare l’esistenza di danni patrimoniali riconosciuti da precedenti giudicati penali e civili, basando le proprie motivazioni su fatti in contrasto con i documenti in atti, costituisce o meno motivo di annullamento della sentenza e una colpa grave del giudicante?; 3) Nel caso in cui l’esistenza di danni patrimoniali venga riconosciuta, ma questi siano di difficile quantificazione, come nel caso de quo, è ammessa la loro liquidazione da parte del giudicante ex art. 1226 c.c. e qualora detta liquidazione benchè richiesta, non avvenga, costituisce motivo di cassazione della sentenza? Le doglianze sono inammissibili.

Infatti quanto alla prima non riassume le censure, che la sentenza di appello ha qualificato “generiche”, mosse alla sentenza di primo grado sulla quantificazione equitativa della somma risarcitoria del danno morale, sì che nessun vizio di motivazione può esser configurabile nell’aver la Corte di merito affermato la congruità del risarcimento; quanto alla seconda manca qualsiasi sintetico riassunto del contenuto dei giudicati penali e civili e dei documenti in atti sul danno patrimoniale da correlare al vizio di motivazione denunciato (art. 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile); quanto alla terza i giudici di appello non hanno affermato la difficoltà di quantificare i danni patrimoniali addotti per mancato incarico di docenza universitaria ovvero per non percepiti diritti di vendita di spettacoli televisivi e cinematografici, ma ne hanno ritenuta l’insufficienza probatoria della loro esistenza.

Concludendo il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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