Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15884 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23176-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

PRIBAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELE GIOIE N. 13,

presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERRI FABRIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1172/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2006 per aver omesso il contraddittorio preventivo;

la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto non si è svolto il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e nel presente contenzioso siamo in presenza di tributi armonizzati per i quali esiste l’obbligo del contraddittorio preventivo, anche nell’ipotesi delle verifiche svolte “a tavolino”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi di impugnazione. La parte contribuente si è costituita con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in quanto in tema di IVA il contraddittorio è necessario solo quando non venga superata la prova di resistenza e la parte contribuente dimostra che avrebbe potuto addurre delle motivazioni in sede di contraddittorio che gli sono state precluse.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 in quanto in tema di imposte indirette non sussisterebbe alcun obbligo di contraddittorio preventivo.

I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto ruotano intorno alla ritenuta non necessità del contraddittorio preventivo al ricorrere di alcune circostanze, asseritamente ricorrenti nel caso di specie.

I motivi di impugnazione sono entrambi fondati.

Secondo questa Corte infatti:

in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. n. 25598 del 2020; Cass. n. 27420 del 2018; Cass. SU n. 24823 del 2015); in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020);

in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, non solo nell’ipotesi dei tributi non armonizzati ma anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza” (fondata sulla mancata dimostrazione in concreto dell’effettivo pregiudizio per il destinatario: Cass. n. 23050 del 2015), invece necessaria, per i tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa come nel caso di accertamenti cd. a tavolino, ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 22644 del 2019).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che non si è svolto il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e nel presente contenzioso siamo in presenza di tributi armonizzati per i quali esiste l’obbligo del contraddittorio preventivo, anche nell’ipotesi delle verifiche svolte “a tavolino” – per un verso, in presenza di IRES, IVA e IRAP, non ha provveduto a distinguere, come invece affermato da Cass. SU n. 24823 del 2015, tra tributi armonizzati (IVA) e tributi non armonizzati (imposte dirette), ritenendo che dovessero essere tutti considerati tributi armonizzati, per un altro verso ha ritenuto che non debba distinguersi tra accertamenti presso la sede della parte contribuente e accertamenti a tavolino in quanto in entrambi i casi sarebbe sempre necessario il contraddittorio, e per un altro verso ancora ha ritenuto che nella specie ricorra un’ipotesi di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, senza considerare che, per gli accertamenti cd. a tavolino (come quello di cui al presente procedimento, come affermato dal ricorrente e non contestato dal controricorrente), per i tributi armonizzati non sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo mentre per quelli armonizzati il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che se fosse stato invitato in fase stragiudiziale dall’Ufficio avrebbe dedotto circostanze non pretestuose e che ben avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento cosicchè manca, nella sentenza impugnata, una concreta valutazione circa l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo.

Pertanto, ritenuti fondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA