Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15884 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – rel. Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15519/2006 proposto da:

COMUNE di ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco On. le

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA COMUNALE rappresentato e difeso

dall’avvocato AVENATI Fabrizio, con procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO Gerardo, che lo

rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V., C.M., IMP D.C.M., NUOVA

TIRRENA SPA;

– intimati –

sul ricorso 18809-2006 proposto da:

IMPRRESA D.C.M. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. D.C.M. elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio

dell’avvocato EERRARO MARCO, che la rappresenta e di fende con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COM ROMA, G.C., NUOVA TIRRENA SPA, C.M.,

C.V.;

– intimati –

sul ricorso 19565/2006 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta

e difende con delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

C.M., IMP D.C.M., COM ROMA, G.C.,

NUOVA TIRRENA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 792/2006 della CORTE APPELLO di ROMA, Sezione

Prima Civile, emessa il 13/01/2006; depositata il 13/02/2006; R.G.N.

3721/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TRIFONE;

udito L’Avvocato RUSSILLO GERARDO;

udito l’Avvocato MICHELE SPROVIERI (per delega Avvocato FERRARO

MARCO);

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA (per delega Avvocato MORRICO

ENZO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza quivi denunciata, così provvedeva sul gravame avverso “la decisione di primo grado del tribunale della stessa città:

confermava la condanna del Comune di Roma a risarcire i danni derivanti dalle lesioni che aveva subito G.C., la quale, trasportata a bordo di un motociclo (di proprietà di C.M., guidato da C.V. ed assicurato r.c.a. con la Tirrena Assicurazioni spa) rovinava a causa dell’impatto del mezzo con un tombino fuoriuscente dal piano della strada, posto alla fine di una rampa rialzata alla destra della carreggiata e sostanzialmente coperto alla vista;

rigettava la domanda di manleva proposta nei confronti dell’impresa individuale di D.C.M., cui il Comune assumeva di avere affidato la manutenzione della strada;

escludeva la responsabilità degli altri convenuti in causa (proprietario, guidatore ed assicuratore del motoveicolo), dei quali, in via subordinata, La infortunata aveva chiesto la condanna in solido con domanda della L. n. 990 del 1969, ex art. 18;

dichiarava inammissibili gli appelli incidentali proposti da M. e C.V. e dalla Tirrena Assicurazioni spa.

I giudici dell’appello consideravano che il tombino fuoriuscente (che successivamente il Comune aveva provveduto a pareggiare al livello del piano stradale) non poteva essere scorto da chi percorreva quel tratto di strada, che il motoveicolo procedeva a velocità moderata; che la conducente aveva perso il controllo del mezzo a seguito dell’impatto con il suddetto ostacolo; che la presenza a bordo del mezzo di due persone non aveva avuto alcuna incidenza causale in ordine al sinistro.

Ritenevano, inoltre, non provato l’affidamento della manutenzione della strada all’impresa di C.M., essendo stata prodotta soltanto in appello la piova documentale del relativo negozio pattizio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale il Comune di Roma, che ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.

Hanno resistito con controricorso G.C., D.C.M. e C.V..

D.C.M. e C.V. hanno proposto impugnazione incidentale condizionata ed hanno anche presentato memoria.

Non ha svolto difese in questa sede C.M., che non risulta avere conferito mandato al difensore Avvocato Enzo Morrico, che tuttavia lo indica come tale nella memoria presentata per conto di C.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., nonchè la erronea valutazione delle prove circa la fondatezza della domanda ed il riconoscimento della responsabilità di esso ricorrente – il Comune di Roma critica la sentenza di secondo grado nelle parti in cui il giudice del merito:

malamente interpretando la deposizione del teste C. (il quale aveva dichiarato che il tombino “si notava soltanto se si prestava attenzione”), aveva ritenuto, invece, che esso non poteva essere scorto da che percorreva la strada;

– non aveva attribuito rilevanza causale al fatto che la caduta dai motoveicolo poteva anche essere attribuita alla perdita di equilibrio del guidatore per la presenza sul mezzo di altra persona.

La censura non può essere accolta.

Anzitutto, nel caso di specie il giudice del merito ha fatto certamente buon governo della legge ravvisando nel descritto ostacolo sulla strada, non visibile e non facilmente evitabile da chi la percorreva, la tipica fattispecie della situazione di pericolo occulto, che ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo medesimo.

Quanto, poi, al preteso vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito della non visibilità e sulla rilevanza causale della condotta colpevole dei guidatore, e appena il caso di ribadire, secondo il pacifico indirizza di questa Corte, che costituisce principio del tutto pacifico che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce ai giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottale, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriaLe ha fatto buon uso anche della logica, non solo laddove, considerata la deposizione resa ed il collocamento del tombino alla fine di una rampa rialzata, ne ha dedotto la normale sua non visibilità; ma anche nel considerare che la ridotta velocità del mezzo, segno della prudente condotta di guida, faceva presumere anche che non vi fosse stata la ipotizzata perdita di equilibrio del guidatore.

Con il secondo mezzo – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 184 e 345 cod. proc. civ. – il Comune ricorrente sostiene che, essendo ammissibile in appello la produzione di prove precostituite, quale quella in oggetto del contratto di manutenzione della strada con l’impresa D.C., il giudice del merito avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di manleva.

Anche detta censura non è fondata, poichè il giudice di secondo grado si è attenuta alla regola di diritto, ormai pacifica a seguito della pronuncia ai questa Corte a Sezioni Unite n. 8203/2005, secondo cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, va, interpretato nel senso che esso fissa, sui piano generale, il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – a meno che la loro formazione non sia successiva; la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; le parti abbiano dimostrato di non averli potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile; il giudice li abbia ritenuti, indispensabili per la decisione.

Il ricorso principale, pertanto, è rigettato.

L’esame dei ricorsi incidentali, entrambi proposti subordinatamente all’accoglimento dell’impugnazione principale, resta, di conseguenza assorbito.

La particolarità del caso deciso nel rapporto tra il Comune e C.V., in ordine al quale la sentenza di secondo grado aveva sostanzialmente dato atto dell’intervenuto giudicato, e la relativa novità della sentenza S.U. n. 8203/2005 di questa Corte al momento degl’introduzione del ricorso principale in questa sede, nel rapporto tra il ricorrente principale e l’impresa D.C., costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le suddette parti le spese del giudizio di legittimità.

In virtù del principio della soccombenza, invece, il Comune di Roma è condannato a pagare a G.C., le spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; condanna il ricorrente principale Comune di Roma a pagare a G.C. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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