Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15883 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4013-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.B. di S.S. & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 1996 recuperando a tassazione ai fini IVA il valore di merce acquistata nell’anno e non dichiarata;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che secondo l’Ufficio, poichè la parte non aveva comunicato l’utilizzo del deposito merci utilizzato ai fini dell’attività, ancorchè esso fosse stato regolarmente locato con atto registrato, la contabilità era da ritenersi inattendibile e quindi correttamente si poteva procedere all’accertamento analitico, così come pacifica era da ritenersi l’avvenuta cessione delle merci depositate in detto immobile, ma la mera omessa comunicazione formale della locazione dell’immobile (a fronte della regolarità anche fiscale della locazione) non costituisce elemento dal quale inferire la sussistenza delle gravi irregolarità che legittimino il ricorso all’accertamento analitico induttivo; peraltro il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, pone una presunzione luris tantum di cessione dei beni acquistati importati o prodotti attraverso il confronto fra quelli annotati nell’inventario e quelli realmente presenti in magazzino: tale raffronto però deve avvenire sui beni e non sul mero valore ad esso attribuito al momento dell’acquisto o della vendita.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 35, 53 e 54, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto la locazione del deposito non è stata oggetto di alcuna comunicazione all’Ufficio e quindi deve considerarsi fiscalmente irregolare mentre è legittimo l’accertamento che si basi sul raffronto tra prezzo di acquisto e di rivendita operato su alcuni prodotti anzichè su un inventario generale delle merci.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell’imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. n. 736 del 2021; Cass. n. 30276 del 2017);

in materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall’Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l’esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo (Cass. n. 29105 del 2018; Cass. n. 19783 del 2020);

l’atto di accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d’impresa (ovvero per redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, che debbano parimenti risultare da scritture contabili), deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica (nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità dell’accertamento operato dall’Ufficio in ragione dell’esistenza di un reddito da locazione non dichiarato dal contribuente e di una contabilità contraddittoria, lacunosa e, dunque, inattendibile quanto ai ricavi per come emerso dalla comparazione con dati extracontabili, sulla cui base l’amministrazione aveva presunto l’esistenza di una fonte di reddito non dichiarata, posto che l’attività produttiva non era cessata ma era proseguita senza la registrazione dei corrispettivi: Cass. n. 21444 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015);

in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, che autorizza l’accertamento anche in base ad “altri documenti” o ad “altre scritture contabili” o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti (Cass. n. 23551 del 2014; Cass. n. 22706 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che secondo l’Ufficio, poichè la parte non aveva comunicato l’utilizzo del deposito merci utilizzato ai fini dell’attività, ancorchè esso fosse stato regolarmente locato con atto registrato la contabilità era da ritenersi inattendibile e quindi correttamente si poteva procedere all’accertamento analitico, così come pacifica era da ritenersi l’avvenuta cessione delle merci depositate in detto immobile, ma la mera omessa comunicazione formale della locazione dell’immobile (a fronte della regolarità anche fiscale della locazione) non costituisce elemento dal quale inferire la sussistenza di gravi irregolarità che legittimino il ricorso all’accertamento analitico induttivo; peraltro il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, pone una presunzione iuris tantum di cessione dei beni acquistati importati o prodotti attraverso il confronto fra quelli annotati nell’inventario e quelli realmente presenti in magazzino: tale raffronto però deve avvenire sui beni e non sul mero valore ad esso attribuito al momento dell’acquisto o della vendita – ha ritenuto che nel caso di specie non potesse darsi luogo all’accertamento analitico pur in presenza di una contabilità tenuta in maniera ragguardevolmente irregolare (quando addirittura tale accertamento è consentito anche in presenza di una contabilità regolare), in quanto per un verso non è stata comunicata la locazione di un immobile particolarmente significativo in materia di IVA quale è un deposito merci e per un altro verso non vi è stata menzione circa l’indicazione o meno in ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, del valore delle rimanenze mediante una distinzione dei beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata. Inoltre la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che il raffronto fra i beni annotati nell’inventario e quelli realmente presenti in magazzino debba avvenire sui beni e non sul mero valore ad esso attribuito ai momento dell’acquisto o della vendita ha da un lato utilizzato una espressione poco chiara e poco scientifica senza far comprendere in cosa i criteri utilizzati dall’Ufficio sarebbero stati errati e dall’altro lato ha ignorato che la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni, cosicchè l’Ufficio ben poteva prendere in considerazione solo un campione di beni, nè vi sono nella sentenza critiche convincenti ed effettive alla scelta del campione e ai calcoli effettuati.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA