Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15882 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. III, 20/07/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 20/07/2011), n.15882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E MONACI

21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI ROBERTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PITONI LAURA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAPITALIA SPA, (OMISSIS), Gruppo Bancario CAPITALIA GIA’ BANCA DI

ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 240 PAL. 1 “VILLA

CLARA”, presso lo studio dell’avvocato BELLONI ANTONIO, che lo

rappresenta e difende con procura generale alle liti del Dott.

Maurizio Marino, Notaio in Verona, del 14/07/2008, rep. n. 65016;

– controricorrente –

e contro

EREDI F.G., UNICREDIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4475/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Terza

Sezione Civile, emessa il 17/09/2007, depositata il 30/10/2007;

R.G.N. 11658/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ARIANNA BELLONI (per delega Avv. ANTONIO BELLONI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 ottobre 2007 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione per revocazione della sentenza della stessa Corte del 25 marzo 2003 che aveva accolto l’appello della Banca di Roma s.p.a. ritenendo fondata l’azione pauliana dalla stessa esperita nei confronti del fideiussore F.G. e dei suoi figli L. e P. per aver egli loro venduto un terreno edificabile ritenendo che, pur essendo esistente l’errore di fatto dei primi giudici di appello nell’aver indicato come data dell’atto notarile di compravendita il 31 ottobre 1995 anzichè il 31 gennaio 1995, tale errore non è essenziale ai fini della ritenuta scientia fraudis degli acquirenti poichè, pur se l’alienazione era anteriore e non successiva al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’alienante il 2 maggio 1995 (per L. 432.000.000), tuttavia era successiva al credito della Banca, sorto nel maggio 1992, e questo secondo la revocanda sentenza, esclude l’incidenza causale dell’errore poichè “si discute della revocatoria di un atto di compravendita immobiliare successivo al sorgere del credito”. Impugnano per cassazione F.L. e P. nei confronti degli eredi di F.G.. Resiste soltanto la Trevi Finance s.p.a., e per questa la Unicredit Management bank s.p.a. che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Pregiudizialmente devono esser esaminati i rilievi della controricorrente di inammissibilità del ricorso.

1.1- Con il primo deduce il difetto di procura speciale in relazione alle espressioni usate: “delego… a difendermi e a rappresentarmi nel presente procedimento, ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e di opposizione…eleggo..”; “… con facoltà di..

chiamare terzi – nominare – revocare – sostituire a sè altri procuratori. Conferendogli altresì ogni altra più ampia facoltà..”.

Il rilievo è manifestamente infondato essendo fermo il principio secondo cui la procura apposta sul ricorso per cassazione e autenticata da avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti deve ritenersi “speciale” ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell’impugnazione (art. 83 c.p.c., comma 3), anche se il timbro prestampato nell’atto preveda che la legittimazione processuale è conferita al difensore “nel presente giudizio in ogni suo grado e nell’eventuale opposizione all’esecuzione”, allo stesso conferendo “ogni facoltà inerente al mandato, compresa quella di chiamare in causa terzi, attribuendo allo stesso la facoltà di farsi sostituire”.

1.2- Con il secondo rilievo deduce la tardività del ricorso per cassazione poichè la sentenza impugnata è del 25 marzo 2003, e l’efficacia è stata sospesa con ordinanza del 18 febbraio 2004, comunicata il 2 marzo 2004, senza indicare il termine finale della sospensione, che a norma dell’art. 395 c.p.c., u.c. è “fino alla sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione”. Poichè alla data della comunicazione della predetta ordinanza erano decorsi 11 mesi e 5 giorni dal deposito della sentenza revocanda, al compimento del termine lungo mancavano un mese e 5 giorni. La sentenza che ha respinto la revocazione è del 26 ottobre 2007 e quindi il ricorso per cassazione, per esser tempestivo, doveva avvenire l’11 gennaio 2008, mentre è avvenuto il 31 gennaio 2008, quindi tardivamente e perciò è inammissibile.

Il rilievo è manifestamente infondato poichè oggetto del presente ricorso è la sentenza emessa in sede di revocazione e non quella della Corte di appello del 2003 oggetto di ricorso per cassazione il cui termine è stato sospeso con il provvedimento del febbraio 2004.

Pertanto, poichè il termine per impugnare la sentenza che ha rigettato la domanda di revocazione che è impugnabile, a norma dell’art. 403 c.p.c., comma 1, con i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione è quello del ricorso per cassazione, essendo stata pubblicata il 30 ottobre 2007, e non notificata, il ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario il 15 dicembre 2008 è tempestivo.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Violazione e falsa applicazione della disciplina dell’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 402 c.p.c. Illegittima sovrapposizione e compattamento tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se violi o meno il principio di diritto processuale sacramentato nell’art. 402 c.p.c. – che vuole distinti e diversi, per oggetto, contenuto e successione logica, il momento rescindente e il momento rescissorio di cui si compone il giudizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 – la sentenza che come nella specie decida l’impugnazione per revocazione di una precedente sentenza ritenendo detta impugnazione infondata (o inammissibile) solo sulla scorta ed in forza di una preventiva revisione parziale della precedente sentenza e del suo contenuto oggettivo e solo su detta sentenza, modificata ed emendata, pronunci la propria statuizione di inammissibilità – infondatezza dell’impugnazione per revocazione”. Il motivo è manifestamente infondato.

Ed infatti i giudici della revocazione si sono conformati al costante principio secondo il quale l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione dei fatti rilevanti della causa, bensì esser anche decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione, si che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa. Avendo con motivazione chiara ed immune da qualsiasi vizio logico i giudici della sentenza impugnata escluso l’incidenza causale dell’errore nell’indicazione della data della compravendita impugnata con azione pauliana ai fini della scientia fraudis degli aventi causa, la censura va respinta.

2.- Con il secondo motivo, alternativamente, deducono: “Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 Vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per aver pronunciato e deciso su un punto e su un oggetto inesistente nella precedente sentenza sindacata” e concludono la censura con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se incorra o meno in vizio di ultrapetizione la sentenza che, come nella specie, investita di impugnazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 detta impugnazione decida, quanto alla caducazione o meno della sentenza impugnata (c.d.

iudicium rescindens) sulla base di dati giuridici e valutazioni in punto di fatto e di diritto, rimasti oggettivamente estranei alla sentenza impugnata”.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni indicate nell’esame del motivo che precede.

3.- Con il terzo motivo, in via subordinata, deducono: “Omessa o meramente apparente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa motivazione sull’interpretazione della sentenza oggetto di impugnazione per revocazione relativamente al punto decisivo dell’identificazione in detta sentenza, della data di insorgenza del credito della banca”.

Il motivo, privo dell’indicazione dell’errore commesso dai giudici della sentenza sulla domanda di revocazione nell’individuare la data di insorgenza del credito della, banca, è inammissibile.

4.- In via ulteriormente subordinata deducono: “nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4. Vizio di ultrapetizione per omessa riedizione del giudizio di merito” e concludono con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se sia illegittima o meno, per violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c., la sentenza resa, come nella specie, a definizione di un giudizio di impugnazione per revocazione, laddove la stessa, accedendo al momento rescissorio del detto giudizio, ometta di procedere ad un integrale rinnovazione del giudizio di merito e si limiti ad operare meri correttivi nell’iter – logico giuridico espresso nella decisione revocata”.

Il motivo è manifestamente infondato poichè la sentenza impugnata si è limitata ad escludere l’esistenza del necessario requisito dell’essenzialità dell’errore revocatorio e a tal fine ha evidenziato la ragione, richiamata nell’esame del primo motivo, per cui è irrilevante l’errore di percezione della sentenza revocanda e perciò ha concluso che “detta sentenza dovrà, di conseguenza, esser impugnata con l’ordinario mezzo del ricorso per cassazione”, in tal modo espressamente escludendo di aver proceduto alla fase rescissoria, preclusa dalla non essenzialità dell’errore e quindi dal conseguente rigetto della domanda di revocazione. Concludendo il ricorso va respinto. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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