Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15882 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 875-2020 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MARIO CAZZOLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 2680/11/2019 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCILE di BARI, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOLI. TOMMASO BASILE, il quale

chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

P.A. ricorre con regolamento di competenza avverso il provvedimento della CTP di Bari, n. 2680/11/2019 del 22.11.2019, col quale veniva disposta la sospensione del giudizio fino all’esito di quello iscritto al n. r.g. 537/2018, definito con sentenza della CTP di Bari n. 2862/2018, relativo alla società Over spa, a ristretta base sociale. Al P. era stato accertato un maggior reddito di capitale, ex artt. 45 e 47 TUIR, per l’anno 2013, nella sua qualità di socio al 100% della Plaza srl, socia della OVER spa con una quota del 100%.

La CTR, preso atto della pregiudizialità con la sentenza (pregiudicante) resa nei confronti della società OVER spa (che annullava l’accertamento nei confronti della società) investendo le sorti della controversia nella quale si discute sulla distribuzione di utili ai soci, ha ritenuto ricorrere i presupposti per la sospensione ex art. 337 c.p.c., fino all’esito del giudizio promosso nei confronti della società.

L’Agenzia delle entrate resiste con memoria.

Il ricorrente deposita successiva memoria.

Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.

3. Con l’unico motivo del ricorso si deduce nullità dell’ordinanza per falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: mancherebbero nella fattispecie le ragioni per le quali non si riconosce l’autorità della prima sentenza (di accoglimento, emessa nei confronti della società Over spa, v. pag. 11) in assenza dei presupposti per la sospensione, potendo questa essere disposta solo nella ipotesi di contemporanea presenza di due giudizi di primo grado (mentre nella fattispecie era intervenuta la sentenza che ha deciso sul giudizio pregiudicante, relativo alla società Over spa), in mancanza, nella ordinanza impugnata, di una adeguata motivazione sulle ragioni del disconoscimento dell’autorità della statuizione intervenuta sul giudizio pregiudicante e in violazione della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., imponendo la impugnata decisione al socio di attendere sine die la risoluzione della propria posizione processuale.

4. Il motivo è fondato.

4.1. Va premesso che il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., è ammissibile nel processo tributario e che il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c., per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicchè la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice “a quo” (Cass. n. 18494 del 2018).

4.2. Questa Corte ha affermato che, in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n. 14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6620).

4.3. Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, c.p.c., è quindi indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibiltà della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, n. 14738; Cass., n. 14116 del 2020; Cass., ord., 2/10/2017, n. 23010; Cass., ord., 30/07/2015, n. 16142; Cass., ord., 12/11/2014, n. 24046; v. pure Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027 e Cass., ord., 18/11/2013, n. 25890).

5. Questa Corte è pertanto chiamata a controllare il rispetto di tale verifica, se solo si consideri che il particolare mezzo di impugnazione accordato alla parte dal Legislatore (cd. regolamento di competenza improprio introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 6, previsto per la sospensione ex art. 295 c.p.c., ma ormai pacificamente esteso analogicamente anche alla impugnazione della sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15794 del 2005; Cass. n. 23977 del 2010; Cass. n. 16142 del 2015), ripete la stessa struttura e funzione propria del regolamento di competenza e, dunque, anche in tale ipotesi la Cassazione – svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni addotte dalle parti – deve accertare l’esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell’esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza (Cass. n. 11231 del 2018, Cass. n. 13910 del 2004; Cass. n. 21924 del 2008; Cass. n. 16142 del 2015, Cass. n. 3300 del 2018). Il Giudice del secondo giudizio deve quindi motivare le ragioni per cui non intenda riconoscere autorità alla prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante, come nuovamente ribadito, in linea con le precedenti pronunce di legittimità in materia, questa Corte con l’ord. n. 1415/2021, e n. 14738 del 2019).

6. Nel caso in esame, la CTP di Bari ha disposto la sospensione del giudizio sulla base di un asserito rapporto di pregiudizialità necessaria, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza che aveva accolto il ricorso della società Over spa, come previsto in tema di sospensione facoltativa, e senza spiegare le ragioni concernenti il nesso di pregiudizialità, senza chiarire perchè non ne avesse condiviso il merito o le ragioni giustificatrici (v. Cass. sez. VI, 29/05/2019, n. 14738, cit.), laddove si è limitata ad affermare che la portata della sentenza emessa per la società Over spa (partecipata da altre due società, H21 spa e Plaza srl, di cui il P. e la moglie sono soci) “investe inesorabilmente le sorti della presente controversia discutendosi della distribuzione ai soci degli utili accertati” e che “la valutazione della complessa situazione non solo dei rapporti fra società madre e sue partecipate, la delibazione delle risultanze dell’accertamento compiuto in danno della società ancora sub iudice (per la perduranza dei termini per la proposizione dell’appello) circa il calcolo e la valutazione delle rimanenze nella determinazione del reddito, sono tutte circostanze concrete che inducono la Commissione ad attendere l’esito della impugnazione proposta avverso la prima delle decisioni”.

6.1. Manca pertanto nel provvedimento impugnato il necessario confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta: non vi è infatti nella sentenza della CTP di Bari il necessario approfondimento sulle questioni trattate nella causa pregiudicante, che emergono solo, inammissibilmente, dalle memorie dell’Agenzia.

6.2. Non sono peraltro nemmeno esplicitati i motivi per i quali la CTP non abbia inteso riconoscere l’autorità della prima sentenza (che aveva accolto il ricorso della società Over spa), già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne ha condiviso il merito o le ragioni giustificatrici, contravvenendo all’obbligo del Giudice del secondo giudizio di motivare le ragioni per cui non intenda riconoscere autorità alla prima sentenza, già intervenuta sulla questione pregiudicante.

6.3. Nella specie, pertanto, il potere di sospensione è stato esercitato illegittimamente, in quanto la motivazione assunta nell’ordinanza di sospensione non risponde – come già evidenziato – al paradigma legale di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2.

7. Il ricorso va conseguentemente accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione tributaria di Bari, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria di Bari, anche per le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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