Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15882 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.N. (c.f. (OMISSIS)), R.L. (c.f.

(OMISSIS)) e R.D. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Cesare n. 14, presso lo

studio dell’avv. Fabrizio Bado’, rappresentati e difesi dall’avv.

Iacono Raffaele e dall’avv. Dante Ragucci giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Via Fabio Massimo n. 33, presso lo studio dell’avv. Cerchiara

Massimo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA s.p.a., quale gestore del Fondo di Garanzia Vittime

della Strada, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Lotario n. 8, presso lo studio dell’avv.

GURGO Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Augeri Erasmo giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro,

rappresentato e difeso dall’avv. Lambiase Pasquale giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.A., domiciliato in

(OMISSIS);

– intimato –

e contro

SIDA ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., in persona del legale

rappresentante, domiciliato in (OMISSIS);

– intimata –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI – DIVISIONE NUOVA MAA s.p.a., in persona del

legale rappresentante, con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3116/04 decisa

in data 1 ottobre 2004 e depositata in data 4 novembre 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Maurizio Cerchiara;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. APICE Umberto che ha

concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27 gennaio 1983 S.P., esponeva che il (OMISSIS), mentre viaggiava a bordo della Vespa condotta dal minore R.N., detto motociclo era stato urtato dallo sportello destro posteriore dell’Alfetta tg. (OMISSIS), ferma, guidata dal proprietario D.A. ed assicurata presso la s.p.a. SIDA, mentre lo sportello era stato aperto da C. A.. A seguito dell’urto la S. aveva riportato lesioni personali con esiti permanenti; dal rapporto della P.S. di Napoli era emerso che il R.N. non teneva una velocita’ moderata tanto da essere contravvenzionato ex art. 101 C.d.S.. Tanto premesso la S. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli il D., il C., R.L., in qualita’ di esercente la potesta’ sul figlio minore, la s.p.a. SIDA e la s.p.a.

Milano Assicurazioni per ottenere il ristoro dei danni subiti.

Con sentenza dell’11 maggio 2001 il Tribunale di Napoli dichiarava responsabili del sinistro D.A. e C.A. e per l’effetto condannava la s.p.a. SIDA Assicurazioni in l.c.a. e la s.p.a. Nuova Tirrena Assicurazioni, quale impresa cessionaria, al pagamento in favore di S.P. della somma di L. 20.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro e della somma di L. 4.813.000 in favore di R.N. oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 4 novembre 2004 in riforma della sentenza impugnata, dichiarava responsabili ex art. 2054 c.c., comma 2 R.N., R.D., D. A. e C.A. e condannava i predetti in solido con la S.I.D.A. s.p.a. il l.c.a. e la s.p.a. Nuova Tirrena al pagamento in favore di S.P. della somma di Euro 111.706,27 e le societa’ assicuratrici nel limite del massimale.

Propongono ricorso per Cassazione R.N., R.L. e R.D. con undici motivi.

Resistono con controricorso la Nuova Tirrena s.p.a., S.P. e D.A., che ha anche proposto ricorso incidentale.

I ricorrenti R. e i controricorrenti S. e D. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perche’ riferiti alla stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 331 e 301 in relazione all’art. 299 c.p.c., all’art. 330 c.p.c., u.c. e all’art. 291 c.p.c., poiche’ a seguito del decesso dell’avv. A.L., procuratore costiuito della M.A.A., si sarebbe dovuto interrompere il processo nella fase di appello.

Premesso che i ricorrenti non hanno precisato i tempi e le modalita’ con le quali sarebbe stato dichiarato nel corso del processo il decesso dell’avv. A.L. (che si assume sia avvenuto in data 28 agosto 2001), questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e dei relativi verbali di udienza, dall’esame di quali non ha rinvenuto alcuna dichiarazione circa il decesso del predetto procuratore; ne’ e’ stata riportata nel ricorso per cassazione ne’ la procura alle liti ne’ la relata di notifica dell’atto di appello proposto dalla MAA Assicurazioni venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente e’ tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Con il secondo motivo si denuncia la mancata pronunzia sulla domanda di risarcimento avanzata in primo grado da R.N. come richiesta adesiva autonoma rispetto alla domanda principale della attrice principale S.P..

Con il terzo motivo si torna a rilevare la mancata pronunzia sulla domanda di R.N. nel processo di appello.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi: in relazione a tale questione, la sentenza impugnata ha dato atto che l’appello incidentale di R.N. (e R. L.) volto ad ottenere la condanna al risarcimento di un danno maggiore di quanto liquidato….va dichiarato inammissibile in quanto la procura rilasciata in calce all’atto di appello notificato e’priva del mandato ad impugnare”. La censura non coglie la ratio della decisione, limitandosi a rilevare la mancata pronunzia. Essa risulta quindi inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia l’insufficiente, e illogica motivazione sul punto della diversa ripartizione di responsabilita’’ accolta dalla Corte d’Appello rispetto alla sentenza di primo grado.

La censura si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica: la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimita’ demandato a questa Corte. Nella specie, la Corte territoriale ha invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della responsabilita’’ dei prevenuti.

Con il quinto motivo si denuncia la falsa e contraddittoria applicazione di legge avendo la Corte d’Appello erroneamente limitato la condanna della Nuova Tirrena al massimale vigente all’epoca, non piu’ attuale dato il lunghissimo tempo trascorso.

Anche tale motivo risulta espresso in modo generico, posto che non si comprende quale dovrebbe essere il conteggio corretto richiesto dai ricorrenti, atteso che la Corte d’Appello ha proceduto alla liquidazione del danno secondo il massimale previsto, applicando poi la rivalutazione sino all’attualita’. Il motivo deve essere quindi disatteso.

Con il sesto motivo si denuncia la erronea e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla mancata condanna della Nuova Tirrena al risarcimento anche oltre il massimale, in quanto la stessa sarebbe stata responsabile di “mala gestio” delle richieste risarcitorie. Si osserva che per costante giurisprudenza di questa Corte, il colpevole ritardo dell’assicuratore nel risarcimento del danno per circolazione di veicoli, puo’ dar luogo al superamento del massimale di polizza limitatamente alla liquidazione di maggior danno da svalutazione e interessi, mentre in caso di incapienza del massimale, la responsabilita’ dell’assicuratore non puo’ essere esteso al risarcimento del danno ulteriore, che restera’ a carico dell’assicurato (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883).

Con il settimo motivo si denuncia la falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla eccezione di prescrizione sollevata da R.D., proprietario dello scooter sul quale viaggiava S.P., poiche’ mai nessuna domanda era stata proposta nei riguardi dello stesso sino all’atto di chiamata in causa del 13 marzo 1997.

Sul punto, la sentenza impugnata ha dato atto che l’azione nei confronti di R.D. non e’ prescritta, “in quanto con le lettere L. n. 990 del 1969, ex art. 22 del 2 – 4 ottobre 1982 e con l’atto di citazione del 1983 alle societa’ assicuratrici la danneggiata ha interrotto la prescrizione anche nei confronti del responsabile civile, debitore solidale, ex art. 1310 c.c.” la censura e’ quindi infondata.

Con l’ottavo motivo si denuncia il mancato accoglimento dell’eccezione gia’ sollevata da R.D., di inopponibilita’ nei suoi confronti di tutti gli atti svolti nel corso del giudizio di primo grado e antecedenti alla sua chiamata in causa.

Il motivo risulta privo del requisito dell’autosufficienza, posto che il ricorso non indica quali sarebbero gli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio, a fronte di una puntuale contestazione dei controricorrenti, che negano che siano stati compiuti atti di tale natura.

Con il nono motivo si denuncia la erronea a falsa applicazione di norma di diritto per la reiezione dell’appello incidentale proposto dagli appellati in quanto il mandato non era stato apposto sull’atto di appello incidentale, ma sulla copia notificata dell’atto di appello principale, non conferito in atti.

In relazione a tale motivo, vale quanto sopra illustrato al secondo e al terzo motivo.

Con il decimo motivo si denuncia la erronea e falsa applicazione di norma di diritto e l’omessa pronunzia, in quanto R.D. non necessitava di procura essendo abilitato alla professione di procuratore legale. Anche su tale aspetto la sentenza impugnata ha dato una risposta coerente e rispettosa dei principi di diritto, avendo esaminato la domanda di R.D., difeso da se’ stesso, pervenendo poi alla conclusione che essa doveva essere rigettata.

Con l’undicesimo motivo si denuncia infine l’omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia e cioe’ la mancata applicazione della garanzia assicurativa obbligatoria e della manleva da parte degli odierni ricorrenti e a carico della Maa Assicurazioni. La sentenza impugnata da’ atto che la parte danneggiata. S.P., non ha proposto alcuna domanda nei confronti della MAA Assicurazioni s.p.a., assicuratrice della Vespa condotta dal R.N., limitando le proprie richieste nei riguardi della Nuova Tirrena s.p.a.; i ricorrenti, peraltro, lamentano la mancata pronunzia su una domanda di manleva, omettendo pero’ di indicare il contenuto e le modalita’ di proposizione di tale domanda, che non risulta proposta.

Il ricorso appare quindi infondato.

Propone ricorso incidentale D.A. con il quale denuncia la violazione degli artt. 104, 107, 114 e 116 C.d.S.;

R.N. malgrado fosse minorenne, trasportava sul motoveicolo un passeggero, in violazione di quanto prevede l’art. 79 C.d.S.; il mezzo, inoltre, sopraggiungeva ad alta velocita’, incurante del semaforo rosso e del fatto che l’auto del D. fosse gia’ ferma. Si profilerebbe pertanto la responsabilita’ esclusiva del R.N. nel sinistro per cui e’ causa.

Anche in questo caso la censura si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica.

La Corte d’Appello ha invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della responsabilita’ dei prevenuti nei termini indicati.

Il ricorso incidentale risulta pertanto infondato.

In considerazione della natura delle questioni trattate e dell’esito complessivo della controversia, puo’ essere disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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