Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15881 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 20/07/2011), n.15881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., domiciliato in (OMISSIS), in

giudizio di persona senza ministero di difensore;

– ricorrente –

nei confronti di:

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e Procuratore Generale

presso la Corte di cassazione;

– intimati –

per la cassazione della decisione n. 171, depositata il 27/10/2010

dal Consiglio Nazionale Forense;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de

5/7/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

CENICCOLA Raffaele.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 27/5/2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza ha inflitto la sanzione disciplinare della censura all’avv. P.D.;

che quest’ultimo ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che l’ha rigettato con decisione n. 71 del 18/3-27/10/2010;

che l’incolpato l’ha impugnata per cassazione e la trattazione della causa è stata fissata per l’udienza odierna del 5/7/2011;

che con fax in pari data, l’avv. P. ha fatto innanzitutto presente che a seguito dell’applicazione della sospensione cautelare, disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza con delibera notificatagli il 27-29/6/2011, aveva perduto lo ius postulandi e la possibilità di continuare a difendersi da solo;

che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che stante la brevità dei termini, non era riuscito a trovare un avvocato cassazionista che lo rappresentasse, l’avv. P. ha chiesto alla Suprema Corte di voler differire la discussione della causa ad altra udienza;

che l’istanza appare meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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