Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15881 del 20/07/2011
Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 20/07/2011), n.15881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.D., domiciliato in (OMISSIS), in
giudizio di persona senza ministero di difensore;
– ricorrente –
nei confronti di:
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione;
– intimati –
per la cassazione della decisione n. 171, depositata il 27/10/2010
dal Consiglio Nazionale Forense;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de
5/7/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
CENICCOLA Raffaele.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 27/5/2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza ha inflitto la sanzione disciplinare della censura all’avv. P.D.;
che quest’ultimo ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense, che l’ha rigettato con decisione n. 71 del 18/3-27/10/2010;
che l’incolpato l’ha impugnata per cassazione e la trattazione della causa è stata fissata per l’udienza odierna del 5/7/2011;
che con fax in pari data, l’avv. P. ha fatto innanzitutto presente che a seguito dell’applicazione della sospensione cautelare, disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza con delibera notificatagli il 27-29/6/2011, aveva perduto lo ius postulandi e la possibilità di continuare a difendersi da solo;
che in considerazione di quanto sopra nonchè del fatto che stante la brevità dei termini, non era riuscito a trovare un avvocato cassazionista che lo rappresentasse, l’avv. P. ha chiesto alla Suprema Corte di voler differire la discussione della causa ad altra udienza;
che l’istanza appare meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011