Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15881 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4814/2006 proposto da:

O.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SAN SABA 7, presso lo studio dell’avvocato MAGLIO SERGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZOCARO Claudio giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., (OMISSIS), GU.AL.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati, in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 14-A, presso lo studio dell’avvocato GAMBINO Agostino, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCHINI FABIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.M.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2264/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 20/9/2005, depositata il 29/09/2005;

R.G.N. 2918/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Livia VERRILLI per delega Claudio PIZZOCARO;

udito l’Avvocato Massimo RANIERI per delega Agostino GAMBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi in data 9.10.2000, G.A. e G. A. proponevano opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., all’esecuzione mobiliare promossa da O.G. nei confronti di R.M.P. ed avente ad oggetto un prezioso mobile-libreria, del quale affermavano di essere proprietarie.

Il creditore agiva in base a provvisionale immediatamente esecutiva di L. 200.000.000 concessagli dalla Corte D’Assise di Milano con la sentenza depositata il 2.3.99 in conto risarcimento dei danni subiti quale parte lesa nel reato di tentato omicidio commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) ad opera della stessa R. in concorso con altri.

Il pregiato mobile era stato sottoposto a sequestro conservativo a seguito di ordinanza 14.7.98 della stessa Corte di Assise e il sequestro si era poi convertito in pignoramento.

Le opponenti facevano presente: che erano le uniche eredi dei beni mobili ed immobili di G.M. deceduto il (OMISSIS), proprietario del mobile-libreria, nel cui appartamento di (OMISSIS), il bene era stato inventariato dal Pretore; che l’appartamento di (OMISSIS) ove il mobile era stato sequestrato non era la casa della debitrice R.; che, a tutto concedere, il mobile era stato acquistato, dopo il decesso del loro padre G.M., dalla R. per loro nome e conto con fondi di ricavati dalla vendita di altri arredi presenti nell’appartamento e di cui, per successione mortis causa, erano divenute uniche proprietarie.

L’ O. si costituiva e chiedeva respingersi le opposizioni.

Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Milano, con sentenza in data 17.2- 25.3.2003, nella contumacia delle R., respingeva le opposizioni e condannava le opponenti alle spese. Osservava il giudicante che, dagli atti del procedimento penale, risultava che la R. aveva, all’atto del sequestro, una stabile relazione di fatto con l’appartamento di (OMISSIS) che pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalle opponenti, doveva essere considerato casa della debitrice con conseguente operatività della presunzione di appartenenza. Negata alle opponenti, ai sensi dell’art. 621 c.p.c., l’esperimento prova testimoniale, il Tribunale rilevava che alcuna risultanza documentale esisteva a suffragio dell’affermata proprietà del mobile-libreria in capo alle G., di cui respingeva conseguentemente le opposizioni condannandole alle spese in favore del creditore opposto.

Avverso tale decisione proponevano appello Gu.Al. e G. A. con atto di citazione notificato in data 24.7.2003 ove svolgevano i motivi di cui infra.

L’ O. si costituiva e invocava la conferma della decisione impugnata.

La Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame, depositata in data 29.9.2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava che l’ O. non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata su detto mobile-libreria (sequestrato in data 18.9.98) essendo lo stesso di proprietà di G.A. e Gu.Al..

Ricorre per cassazione l’ O. con sette motivi; resistono con controricorso le G.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione al punto in cui si afferma che la R. non aveva alcuna relazione di fatto con l’unità immobiliare in cui si trovava il mobile in questione.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione “per omessa valutazione dei comportamenti processuali ed extra processuali” della R. al fine di accertare la titolarità da parte della stessa del mobile in questione.

Con il terzo motivo si deduce ancora difetto di motivazione “per violazione del principio secondo cui il terzo non può provare con testimoni il diritto che egli vanta sui beni mobili pignorati”.

Con il quarto motivo si deduce “vizio di motivazione per violazione del principio secondo cui la prova documentale deve contenere l’indicazione precisa dei beni, individuati nel verbale di pignoramento, che formano oggetto e preteso diritto di proprietà”;

si fa presente in proposito che in tutti gli atti del procedimento, sin dalla fase dinanzi il Tribunale di Milano, le terzi opponenti hanno sostenuto che il bene pignorato fosse compreso tra quelli contenuti nell’elenco redatto il 29.3.95 dal Pretore di Milano. Ma in quell’elenco non è descritto alcun bene che corrisponda a quello pignorato. In detto elenco vi è un gran numero di beni, tutti presumibilmente di un certo valore, ma che tra gli armadi descritti vi sia anche quello pignorato non vi è alcuna indicazione.

Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al punto in cui “la Corte ha affermato che i mobile pignorato sia stato acquistato dalla R. e poi entrato nel patrimonio delle figlie in quanto l’ha acquistato quale esercente la potestà genitoriale.

Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione in quanto “non vi è traccia di alcun atto processuale, nemmeno a livello di presunzione, che R.P. abbia acquistato tale mobile in nome e per conto delle figlie richiamando, quindi l’istituto del mandato. Anzi vi è prova del contrario avendo la R. fatto accreditare sul suo conto personale il prezzo di vendita di tali beni”.

Con il settimo ed ultimo motivo si deduce sempre difetto di motivazione poichè “la Corte ritiene che il bene individuato come bene pignorato sia entrato nel patrimonio delle eredi G. in quanto la mamma ha venduto all’asta gli arredi presenti nell’abitazione sita in (OMISSIS), beni di esclusiva proprietà delle eredi di G.M., e con parte del ricavato ha acquistato un mobile-libreria” .

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Preliminarmente deve rilevarsi che con dette censure, deducendo difetto di motivazione, il ricorrente tende ad un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze e risultanze di causa, prospettando una propria versione dei fatti, senza specificare in quali punti la motivazione della Corte territoriale risulti censurabile dal punto di vista logico-giuridico.

Infatti, a fronte di quanto affermato in ordine al “rapporto” tra la R. ed il mobile in questione dalla Corte di merito (“l’appartamento di (OMISSIS) non era di proprietà della R. nè la stessa era conduttrice o comodataria dell’unità immobiliare, in quanto pacificamente questa era di proprietà di terzi e concessa in sublocazione alla società svizzera Viersee AG di cui G.M. era stato, fino al decesso, direttore generale, ma dal quale fin dal 1992 la R. era divorziata e con quale da anni aveva cessato ogni convivenza…..La R. non aveva alcuna relazione di fatto stabile con l’unità immobiliare, in quanto fin dal (OMISSIS) era stata privata della libertà personale e si trovava ristretta nella casa Circondariale di Milano”), il ricorrente propone una seria di censure di mero fatto, finalizzate unicamente a disattendere le affermazioni dei giudici di secondo grado in ordine al luogo in cui il bene è stato pignorato (primo motivo), ai documenti eventualmente attestanti la dimora della R. (secondo motivo), ad altri documenti attestanti il bene come pignorato (quarto motivo), all’acquisto sempre da parte della R. del mobile in questione (quinto e sesto motivo), alla circostanza che il bene pignorato era entrato nel patrimonio della eredi G. (settimo motivo).

In particolare, poi, del tutto infondato è il terzo motivo di ricorso: essendo assodato e certo che il mobile pignorato non si trovava nella “casa” del debitore, non vi è violazione dell’art. 621 c.p.c., non rilevando assolutamente l’ammissibilità della prova testimoniale in questione e potendo la prova della proprietà del bene essere fornita anche con presunzioni. In proposito già questa Corte ha affermato (tra le altre, Cass. n. 5467/2005) che nell’opposizione all’esecuzione proposta dal terzo, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., i limiti alla prova testimoniale, indicati dal successivo art. 621, hanno riguardo alla sola ipotesi in cui i beni mobili siano stati pignorati nella casa del debitore, così che, in mancanza di tale condizione, la prova della proprietà può essere fornita dall’opponente con ogni mezzo.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA