Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15880 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24055-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DUSTY SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 411/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dusty s.r.l. impugnò cartella di pagamento deducendo l’intervenuta definizione ai sensi L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nonchè la duplicazione degli importi di cui ai numeri dal 7 al 12 della cartella di quelli iscritti ai numeri da 1 a 6. La CTP dispose il parziale sgravio del ruolo in relazione agli importi duplicati e rigettò per il resto il ricorso. L’appello della contribuente fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che annullò la cartella di pagamento, reputando non subordinato il perfezionamento del condono al pagamento di tutte le rate.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che il mancato pagamento di tutte le rate non consente il perfezionamento della fattispecie di condono.

Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass. 7 maggio 2013, n. 10650; 3 maggio 2013, n. 10309; 23 settembre 2011, n. 19546; 6 ottobre 2010, n. 20745). Le previsioni contenute dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale (Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; 23 settembre 2011, n. 19546).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. L’incompleto versamento degli importi dovuti impedisce il perfezionamento della fattispecie di condono dedotta con il ricorso. Circa la duplicazione di importi nella cartella di pagamento resta ferma la statuizione della CTP non oggetto di impugnazione in sede di appello. Il rigetto del ricorso, per il mancato perfezionamento della fattispecie condonistica, lascia pertanto ferma quest’ultima statuizione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Circa i gradi di merito innanzi alle commissioni tributarie, il consolidamento dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso proposto da Dusty s.r.l. limitatamente all’intervenuta definizione ai sensi L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; dispone la compensazione delle spese processuali relativamente ai due gradi di merito e condanna Dusty s.r.l. al rimborso della spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 14.651,79 per il compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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