Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15880 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.26/06/2017),  n. 15880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14045-2015 proposto da:

G.E. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2111/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/12/2014 R.G.N. 1714/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che, con sentenza 5 dicembre 2014, la Corte d’appello di Palermo condannava G.E. al pagamento, in favore di L.S.C., della complessiva somma di Euro 23.792,48 a titolo di lavoro straordinario, indennità di mancato preavviso e T.f.r. (risultante dalla detrazione del T.f.r. ricevuto e del compenso per lavoro straordinario indebitamente percepito) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre accessori dal 1 aprile 2014 e determinava in sei mensilità della retribuzione globale di fatto percepita alla data del licenziamento l’indennità risarcitoria ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 9 marzo 2009 e condannato la datrice alla riassunzione entro tre giorni del lavoratore ovvero a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

– che, a motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo (contestato nell’indirizzo di parole irriguardose al fratello della titolare della ditta), in relazione all’unicità dell’episodio e alle condizioni soggettive del lavoratore (di prostrazione fisica per malore temporaneo) e al destinatario degli epiteti (privo di alcun incarico nella compagine aziendale);

– che, in accoglimento parziale dell’appello incidentale datoriale, essa riduceva l’indennità risarcitoria al limite di sei mensilità, massimo per le imprese occupanti meno di quindici dipendenti;

– che, pure in parziale accoglimento dell’appello principale del lavoratore, ne riteneva provata la prestazione di lavoro straordinario in ragione di quattro ore settimanali (da epoca successiva al 19 luglio 1997, di riduzione dell’orario di lavoro ordinario da quarantotto a quaranta ore settimanali, per effetto della L. n. 196 del 1997, art. 13, comma 1) e dovuta l’indennità di preavviso per il licenziamento in tronco, non incompatibile con l’indennità risarcitoria prevista dal regime di tutela obbligatoria: dando peraltro atto della sua percezione del T.f.r. e di importo per lavoro straordinario non dovuto per il periodo anteriore alla suindicata data, nel rispetto delle quarantotto ore settimanalmente lavorate;

– che la corte palermitana escludeva invece, in difetto di prova, l’indennità per ferie non godute e, nell’inapplicabilità diretta (ma solo come parametro retributivo equo e proporzionato ai sensi dell’art. 36 Cost.) del CCNL per i dipendenti del settore terziario, le voci richieste di scatti di anzianità, di quattordicesima mensilità e indennità di trasferta, pure negando la ricorrenza di una condotta mobbizzante della datrice e la prova di esercizio dal lavoratore di mansioni superiori al 4^ livello di inquadramento ricevuto;

– che, con atto notificato il 30 aprile 2015, G.E. ricorre per cassazione con unico motivo, mentre il lavoratore intimato non h svolto difese;

– che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia verbale di conciliazione sindacale in data 25 ottobre 2016 con reciproca rinuncia delle parti alle reciproche pretese e relativa accettazione, tra loro regolando le spese del giudizio;

– che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

– che ricorrono pertanto i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la pronuncia di estinzione del giudizio, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti.

PQM

 

La Corte visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

dichiara estinto il processo.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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