Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15880 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15880 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 10/07/2014

SENTENZA
sul ricorso 29495-2011 proposto da:
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 07973780013 (nuova
denominazione della FIAT AUTO SPA) in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,
presso lo Studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentata
e difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, ROPOLO
LUCA, FRANCO BONAMICO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

9-1

LA CAVA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati CHIODO SILVIO, PELLERITO GIUSEPPE,
BENEDETTO PELLERITO, giusta procura speciale in calce al

– controricorrente avverso la sentenza n. 533/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 3.5.2011, depositata 11 23/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale
della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da
Francesco La Cava nei confronti di FIAT Auto spa (poi divenuta Fiat
Group Automobiles s.p.a.), di cui era dipendente in qualità di
operaio,accertava l’illegittimità della sua collocazione in cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 13.108.12.2003, e condannava la società al pagamento della differenza tra
quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di
retribuzione.
2.- La Corte territoriale riteneva che FIAT, fin dall’inizio della
procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse
l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni
dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai
sensi dell’art. 1, c. 7, della 1. 23.7.91 n. 223, e che tale disciplina non era
stata modificata dall’art. 2, c. 5, del d.P.R. 10.6.00 n. 218, recante
norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
Ric. 2011 n. 29495 sez. ML – ud. 27-05-2014
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controricorso;

integrazione salariale. Giudicava che nella specie i criteri indicati nella
comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non
consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la
selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la
sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, riteneva inefficace

prevedeva la collocazione in CIGS di tutti gli addetti al modello Panda,
il quale non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il
vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera
procedura.
3.- Avverso questa sentenza Fiat Group Automobiles s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ulteriormente
illustrati con memoria. Francesco La Cava ha resistito con
controricorso.
4.- I cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono
essere riassunti come segue. La questione fondamentale posta a base
del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del
1991, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi
abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. La ricorrente
sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n.
59, art. 20, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di
autorizzazione e concessione della C.I.G.S. e, quindi, tutti i suoi
momenti od atti coordinati e collegati in serie (fase preparatoria,
introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di
tutte le disposizioni già vigenti. Ne deriverebbe che le modalità di
rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono,
potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura
della procedura inviata alle 0o.Ss., ma anche all’esito dell’esame

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l’ulteriore informativa del 18.7.03, seguita dall’accordo 22.7.03 che

congiunto tra imprenditore ed 0o.Ss. sulla crisi aziendale e le
conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.
Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il
18.3.03 avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione,
dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo

l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a
supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe
dunque errato il giudice di merito nel ritenere preminente il
presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al
contenuto dell’accordo raggiunto con le 0o.Ss. il 18.3.03, che
assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la
possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa
diversi criteri di gestione della crisi. Conseguenza di tale erronea
preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione
del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02
(avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo), costituente
prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione
governativa. La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di
C.I.G.S., che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche,
organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e
funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni
del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di
superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli
lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in
sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle
0o.Ss. di una completa informazione. In ogni caso, avrebbe dovuto
valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto,
ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la
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di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per

procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di
collocare i lavoratori in C.I.G.S. fosse coerente con i criteri di scelta
concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della
procedura sindacale. Con riferimento alla posizione specifica il giudice
avrebbe dovuto considerare che il lavoratore, pur nell’ambito della

C.I.G.S. in esecuzione dell’accordo 22.7.03, relativo all’ulteriore
evenienza della cessazione della produzione del modello Panda, ove
era enunciato il criterio obiettivo e determinato della sospensione dei
dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si
discostava dalla comunicazione del 30.10.02.
5.- Tanto premesso e con riguardo alla questione principale, deve
osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione
organica della C.I.G.S., ricollegandone la fruizione a particolari requisiti
soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale,
nonché alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi
programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello
stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata,
all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con
decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale
(artt. 1 e 2). Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare
in C.I.G.S. adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che
svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva
interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità
della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del
dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle 0o.Ss. e
l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Qualora
il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda
attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel
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situazione di crisi accertata dall’accordo 18.3.03, era stato posto in

programma di ristrutturazione (L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8). Il
Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la
cassa integrazione, può ritenere ingiustificata la mancata adozione della
rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga
ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del

meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti
(comma 8, secondo periodo).
6.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato
per delega conferita dalla legge di semplificazione amministrativa 15
marzo 1997, n. 59, art. 20, che inserì il procedimento per la
concessione della OGS – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra
quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai
sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma
8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).
7.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di
questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la
L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, infatti gli oneri di comunicazione
fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti,
sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art.
5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo
datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione
salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei
lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali
disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso
fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del
procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass.
28.11.08 n. 28464). Può, dunque, affermarsi in base a questa
impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v.
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trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di

Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152)
che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n.
223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro
comunichi alle 0o.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in
relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale

singoli lavoratori e le prerogative delle 0o.Ss., anche dopo l’entrata in
vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non
abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta unicamente a
diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di
rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale. Ad analoga
conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi
di rilevanza collettiva del datore (L. n. 223, art. 1, comma 7 e 8),
precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato
l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal
momento iniziale della comunicazione di avvio a quello
immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto,
altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2
sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento
amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento
degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di
informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di
consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240
e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento
per condotta antisindacale promosso dalle 0o.Ss. nei confronti
di Fiat con riferimento alla procedura di C.I.G.S. avviata, come quella
in esame, con la comunicazione del 31.10.02).
8.- Sulla base di queste considerazioni può ritenersi corretto l’assunto
del giudice di merito per il quale – pur dopo l’entrata in vigore del
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disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei

D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della
L. n. 164 del 1975, art. 5, è tenuto a dare alle
rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della
rotazione.

rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale. Ove
si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono
essere indicati ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo
esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che
attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento
successivo, e cioè in sede di esame congiunto.
10.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03
avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura. In proposito va
precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04
n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che
l’accordo sia di per sé esaustivo delle esigenze conoscitive e di
esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e
della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo
inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 0o.Ss. quei
criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n.
8353). Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura
già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti
in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di
rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di
individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere
esaustivo sopra rilevato. Inoltre le modalità concordate in sede di
accordo, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, non
possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva
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9.- Da quanto esposto consegue l’irrilevanza della questione attinente il

comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle
0o.Ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella
procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di
verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di
lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e,

sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa
integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).
11.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed
assegnando natura ostativa all’ omissione della comunicazione, il
giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un
principio pacifico, affermato da Cass. S.u. 11.5.00 n. 302, secondo cui
in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per
l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di
personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è
illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo
della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle 0o.Ss.,
ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi
dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere
sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1,
comma 7 e L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 4). In tal caso
l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al
giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della
retribuzione piena e non integrata.
12.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.02 sulla posizione
del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di
cassazione ha precisato che “i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere …” di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1, debbono essere
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quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella

connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla “idoneità dei
medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la
verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”. precisandosi che
l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere
criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente

in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta generico non è
effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un
generico indirizzo nella scelta” (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama
Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000,
citata). Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che
– analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso
aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da
sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione
del 31.10.02, tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica
comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori
adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura. Si tratta di
valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono
suscettibili di censura in sede di legittimità.
13.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014, sono distratte in favore degli avvocati antistatari.

P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 100,00 per esborsi ed in €
1.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfetarie,

Ric. 2011 n. 29495 sez. ML – ud. 27-05-2014
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tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre

Iva e Cpa. Con distrazione a favore degli avvocati Giuseppe Pelleriti,
Silvio Chiodo e Benedetto Pelleriti antistatari.

Il – i nsigliere estensore

residente

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014

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