Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15880 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32434-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R.P., P.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI VALTULINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4815/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di P.C. e S.R.P. di avviso di liquidazione per IVA e imposte ipocatastali conseguenti alla revoca dei benefici provvisoriamente concessi per l’acquisto della prima casa, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

In particolare la CTR, per quanto ancora rileva, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso dalla superficie utile il vano autorimessa “perchè privo di ogni apertura oltre la porta”, e quindi “assimilabile al posto macchina” e il ripostiglio cantina, in quanto “interrato ed ha soltanto una finestrella del tipo delle aperture delle cantine”.

I contribuenti si costituiscono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione del D.M. n. 1072 DEL 1969, art. 6, dell’art. 14 preleggi, nonchè dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, in materia di imposta di registro per agevolazioni “prima casa”, per avere la CTR escluso dal computo della superficie utile rilevante per la classificazione dell’immobile come di lusso il locale autorimessa (assimilato al posto macchina) e il locale ripostiglio (assimilato alla cantina).

2. Il motivo è infondato.

2.1. Va premesso che in tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento- avuto riguardo al momento dell’acquisto alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017).

2.2. E’ stato altresì statuito che ai fini della inclusione dei “locali di sgombero” nella superficie utile complessiva ai fini della qualificazione dell’immobile come di lusso non rileva l’abitabilità ma la potenzialità degli stessi allo svolgimento delle attività della vita quotidiana. In definitiva, ciò che assume rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – è la marcata potenzialità abitativa (Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012.

2.3. Questa Corte, decidendo in analoghe controversie, ha avuto modo in più occasioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 1173 del 2016; Cass. n. 25674 del 2013; Cass. n. 22279 del 2011) di affermare il principio secondo il quale “in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, Nota D Bis, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità”.

2.4. Ciò premesso in linea generale, dalla nozione di superficie utile complessiva va tuttavia esclusa quella destinata a box-autorimessa; non perchè quest’ultima non sia astrattamente includibile in quella, ma perchè espressamente eccettuata, nell’esercizio di una tipica scelta legislativa, dal citato art. 6, il cui richiamo al “posto macchina” unitamente a quello di altri locali eccettuati, ancorchè utilizzabili: balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale – deve ritenersi riferito non soltanto al posto aperto e delimitato in area comune, ma anche al box-auto; senza con ciò contravvenire, stante l’ampiezza letterale della formula normativa e l’identità di ratio, al dettame generale di tassatività e stretta interpretazione delle ipotesi agevolative.

2.5. La soluzione qui adottata si pone in linea, in particolare, con Cass. 1173/16 cit. la quale – nel decidere nel merito la causa dopo aver affermato il su riportato principio di diritto – ha, in effetti, escluso che l’immobile fosse di lusso per eccedenza dei 240 metri quadrati, una volta esclusa dal conteggio della superficie utile complessiva, tra il resto, anche la porzione di seminterrato destinata ad autorimessa.

2.6. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato la questione fondamentale costituita dalla destinazione dei locali separati al momento del trasferimento (deposito magazzino, piuttosto che garage-autorimessa e cantina); essa ha infatti diffusamente motivato sul punto, ritenendo, con argomentazione in fatto non censurabile in questa sede, che per le sue caratteristiche l’autorimessa fosse assimilabile al posto macchina e il ripostiglio-cantina a una cantina, avendone le caratteristiche proprie. Segnatamente, la CTR ha esplicitato le ragioni che dovevano indurre a ritenere provato che i locali in oggetto fossero appunto destinati, a garage-autorimessa e deposito-cantina; va d’altra parte considerato che lo stesso accertamento fattuale era stato reso anche dalla Commissione tributaria provinciale, trovando dunque conferma in appello.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA