Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15879 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14226 – 2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DUSTY SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 8, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO DONNAMARIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. SCODITTI Enrico;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RENDA per delega

dell’Avvocato DONNAMARIA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dusty s.r.l. propose ricorso avverso la cartella esattoriale, relativa agli anni 1997 e 1999, notificata in data 15 marzo 2003, deducendo il difetto di motivazione e l’insussistenza dell’obbligazione tributaria, avendo provveduto a versare parte di quanto dovuto con il c.d. ravvedimento operoso ed avendo successivamente in data 12 giugno 2003 presentato dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. La CTP accolse il ricorso. Propose appello l’Ufficio deducendo che la definizione ai sensi dell’art. 9 bis non si era perfezionata per il non integrale versamento degli importi dovuti e che il ravvedimento operoso per l’anno 1997 non poteva ritenersi valido perchè operato dopo il termine previsto dal D.L. n. 472 del 1997, art. 13, mentre circa l’anno 1999 l’istituto era inapplicabile perchè posto in essere dopo che erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettò l’appello sulla base della seguente motivazione: all’Ufficio è preclusa l’introduzione in grado d’appello dell’eccezione relativa alla presunta inammissibilità del condono trattandosi di fatto successivo alla notifica dell’accertamento, e quindi non ricompreso nell’oggetto del giudizio, pena l’ampliamento del thema decidendum in violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 57.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 345 c.p.c., nonchè omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5. Osserva la ricorrente che l’eccezione spiegata in sede di appello, e cioè il mancato perfezionamento della procedura di condono e la mancanza del presupposto del ravvedimento operoso, ha avuto il carattere di mera difesa rispetto al fatto addotto dalla contribuente con l’impugnazione della cartella di pagamento.

Il motivo è fondato. Benchè in rubrica risulti un riferimento al vizio motivazionale, la censura è incentrata sulla violazione di legge. La questione sollevata con l’atto di appello non implica modifica della ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria perchè trattasi di mero argomento difensivo che mira a paralizzare l’efficacia del fatto estintivo della medesima pretesa tributaria opposto dalla ricorrente con l’impugnazione della cartella di pagamento. Non opera quindi la preclusione di cui al D.L. n. 546 del 1992, art. 57. Analogo principio, sia pure con riferimento a diversa vicenda, è stato affermato da Cass. n. 3558/2009 e Cass. n. 1518/2016.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione. Osserva la ricorrente di avere dedotto nell’atto di appello che la definizione ai sensi dell’art. 9 bis non si era perfezionata per il non integrale versamento degli importi dovuti e che il ravvedimento operoso per l’anno 1997 non poteva ritenersi valido perchè operato dopo il termine previsto dal D.L. n. 472 del 1997, art. 13, mentre circa l’anno 1999 l’istituto era inapplicabile perchè posto in essere dopo che erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Lamenta che la CTR aveva omesso di motivare sul punto.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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