Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15879 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31124-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SANTEX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI, 66, presso

lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO DLA

PIPER, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO TOMASSINI,

ANDREA DI DIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Santex spa di avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva anno 2009 – per presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti – ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso della società, rilevando l’assenza di prova dell’avvenuta comunicazione all’autorità giudiziale penale dell’essenziale notitia criminis per la legittimità del raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento; la CTR ha confermato la decisione impugnata, ritenendo non appropriatamente contrastata la sentenza di primo grado, e dichiarando assorbito il merito, stante l’accoglimento delle eccezioni preliminari.

La società si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza di specificità dei motivi di appello.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Ciò in quanto la norma cit. deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass. n. 15519 del 21/07/2020; Cass. n. 707 del 2019, cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 608 del 2020; Cass., Sez. 2 – Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 20/12/2018).

2.2. Con riferimento alla specificità dei motivi di appello, ponendosi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., questa Corte ha ripetutamente chiarito che riguardo al contenzioso tributario “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito” (Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., sez. 6-5, ord. 5 ottobre 2018 n. 24641, Cass. n. 608 del 2020).

2.3. E’ pur vero che, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante finalizzate a criticare e confutare le ragioni del primo giudice.

Ciò non significa, tuttavia, che anche la mera riproposizione delle argomentazioni originariamente dedotte non assolva a tale requisito, posto che i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di appello contenga una esplicita motivazione che, letta anche alla luce delle conclusioni formulate, consenta di ritenere, in termini inequivoci, che le doglianze investano l’intero atto impugnato.

2.4. Ha pertanto errato la CTR a ritenere generica l’impugnazione dell’Ufficio, per essersi limitato a riprodurre le difese svolte in primo grado.

3. Anche il secondo motivo, attinente a violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), in relazione al raddoppio dei termini per l’emissione di avviso di accertamento, è fondato.

4. In relazione ad avviso di accertamento notificato successivamente al (OMISSIS) (nella fattispecie il (OMISSIS)) è applicabile il regime transitorio di cui alla L. n. 208 del 2015, relativo ad ipotesi in cui siano in corso nei confronti del contribuente o del suo rappresentante legale indagini aventi ad oggetto reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 9322 del 2017; Cass. n. 16728 del 09/08/2016).

5. In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone pertanto unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicchè, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (n. 13481 del 02/07/2020, n. 22337/2018).

6. La CTR non si è attenuta agli indicati principi per cui il ricorso va accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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