Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15879 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11329/2006 proposto da:

M.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52 presso lo studio dell’Avvocato MENGHINI

Mario che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato AVONDO

ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SIM IMMOBILIARE S.R.L. (già SIM IMMOBILIARE DI BACCHIEGA &

C.

S.A.S.) (OMISSIS) in persona del legale rappresentante B.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo

studio dell’avvocato GENTILI Aurelio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MCNTEVERDE MARIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2005 della CORTE D’APPELLO ai TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 5/3/2005, depositata il 21/03/2005,

R.G.N. 1018/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.a.s. Immobiliare SIM di Bacchiega Simonetta e C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Novara M.P. per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della provvigione maturata a seguito della proposta di acquisto di un immobile, sottoscritta dal convenuto il (OMISSIS) per il prezzo di L. 270.000.000, accettata dal venditore l'(OMISSIS) e successivamente disdetta dal convenuto il 17.9.1997 quando lo stesso era già a conoscenza dell’intervenuta accettazione.

Il convenuto si costituiva eccependo di non aver saputo dell’accettazione del venditore e comunque di essere venuto a conoscenza che sull’immobile gravavano pesi e vincoli che la società attrice non gli aveva comunicato all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto.

Il Tribunale di Novara, con sentenza del 19.10.2002 respingeva la domanda attrice.

La Immobiliare Sim proponeva appello.

Si costituiva l’appellato contestando le argomentazioni di controparte ed eccependo la nullità del contratto di mediazione per la mancata iscrizione della società e del suo accomandatario B.S. all’albo dei mediatori.

La Corte d’Appello di Torino condannava M.P. al pagamento della somma di Euro 4.787,56, oltre accessori, a titolo di compenso mediatorio in favore della Immobiliare Sim.

Proponeva ricorso per cassazione M.P.. Resisteva la Immobiliare Sim.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente non era tenuta alla formulazione dei quesiti di diritto in quanto la sentenza impugnata fu pubblicata il 21.3.2005 e dunque in data anteriore al 2.3.2006.

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza della corte d’appello di Torino n. 473/05 in relazione agli artt. 132 e 158 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte d’Appello di Torino è nulla per omessa indicazione, nella intestazione, del terzo giudice componente il Collegio e perchè da essa non è comunque rilevabile il nominativo di tale giudice.

Il motivo è infondato.

La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., può essere infatti dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa e tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell’udienza di discussione, sia perchè l’intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria riproducendo in effetti i dati del verbale d’udienza, sia perchè da quest’ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della, riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza dì prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della delibera della sentenza da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all’udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dall’art. 276 cod. proc. civ., tra i compiti del Presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell’udienza di discussione. Ne consegue che la omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato invece nel verbale anzidetto, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass., 10.3.1995, n. 2815).

Nella specie il nominativo del terzo giudice risulta dal verbale di udienza del 30.3.2004.

Con il secondo motivo si denuncia “omessa ed insufficiente motivazione i sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e successive integrazioni (D.M. 21 dicembre 1990, n. 452)”.

Osserva parte ricorrente che la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto di mediazione sostenendo essere stata documentalmente dimostrata dalla SIM Immobiliare l’iscrizione della società nell’apposito ruolo. La suddetta Corte ha fondato la sua decisione soltanto sulla visura camerale prodotta dalla SIM Immobiliare dalla quale si evince solamente che quest’ultima era iscritta nel ruolo degli Agenti di affari in mediazione e che la preposta della società per l’attività di mediazione, B.S., era all’epoca iscritta individualmente al ruolo degli agenti di (OMISSIS).

Osserva altresì parte ricorrente che la Corte ha del tutto omesso ogni riferimento alla questione relativa alla mancata iscrizione di F.W. che aveva avuto un ruolo determinante nella vicenda de qua.

Il motivo deve essere rigettato perchè la corte d’appello sostiene che l’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e successive integrazioni è stata sollevata soltanto in appello.

Con il terzo ed ultimo motivo M.P. denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel merito”.

a) insufficiente e contraddittoria motivazione in punto indicazione del 12/9/97 quale data di comunicazione da parte della SIM Immobiliare al sig. M. dell’accettazione della proposta d”acquisto; b) omessa motivazione in punto mancata comunicazione per iscritto al sig. M. da parte della SIM Immobiliare dell’accettazione della proposta d’acquisto”.

Con la prima censura il ricorrente lamenta in particolare che la Corte d’Appello non ha effettuato una comparazione fra le diverse testimonianze e che la data del 12.9.1997 non è ricavabile dalla testimonianza resa dalla Mi.; con la seconda censura sì duole che la Corte d’Appello tralasci una circostanza fondamentale: la tardiva comunicazione per iscritto, da parte della SIM Immobiliare al M., dell’accettazione del Fe. della proposta di acquisto formulata dallo stesso M..

Si osserva altresì che la Corte d’Appello non ha tenuto conto della regola secondo la quale nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la conclusione fra persone lontane può ritenersi avverata allorquando alla proposta in forma scritta segua l’accettazione pur essa in forma scritta.

Il motivo deve essere rigettato perchè l’accertamento della data in cui fu effettuata la comunicazione dell’accettazione è problema di merito.

Parimenti nel merito della decisione rientra la valutazione della testimonianza relativa a tale data.

Si deve infine osservare che la forma scritta non è richiesta per la comunicazione dell’accettazione bensì soltanto per quest’ultima.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato mentre si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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