Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15878 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11414-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G. in persona del titolare dell’omonima Ditta,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 138, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MANNINO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MANNINO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di D.G. venne emesso relativamente all’anno 1997 avviso di accertamento per maggior reddito di Lire 305.384.000 a seguito di indagini bancarie. La CTP accolse parzialmente il ricorso del contribuente, affermando che l’Ufficio doveva tenere conto dell’incidenza percentuale dei costi relativi. Proposero appello principale l’Ufficio e appello incidentale il contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in parziale riforma della sentenza della CTP, rideterminò il reddito in Euro 230.276,00 per costi, Euro 32.785,00 per l’utile, con una differenza di Euro 19.656,00, sulla base della seguente motivazione.

Quanto stabilito dalla CTP non appare così indeterminato, come sostenuto dall’Ufficio, “anche in considerazione del precedente accertamento per lo stesso anno (che ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dal contribuente) e la mancanza di rilievi sulla contabilità per cui, tenendo presente che l’accertamento in discussione è scaturito esclusivamente da accertamenti bancari è agevole calcolare l’incidenza percentuale dei costi basandosi su quanto originariamente dichiarato già oggetto di verifica. Quanto indicato in sentenza conduce praticamente al conteggio sottoposto all’Ufficio dal contribuente in data 9.5.2006 nel quale viene rapportata l’incidenza dei costi sui valori originari ai valori accertati: il suddetto conteggio (nuovi costi Euro 230.276,00, utile Euro 32.785,00, differenza Euro 19.656,00) appare corretto per cui rappresenterà la base per l’esecuzione della sentenza”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Osserva la ricorrente che, laddove i costi devono essere documentati adeguatamente, la CTR si limita a rinviare al conteggio del contribuente ritenendolo semplicemente “corretto”, senza illustrare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto veri e reali i costi nella misura di Euro 230.276,00, e senza quindi consentire il controllo sulla adeguatezza e congruità della motivazione.

Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha concluso apoditticamente nel senso che il conteggio del contribuente era “corretto” e che dunque i costi potevano essere determinati nella misura risultante dal detto conteggio. La mancanza dell’illustrazione del procedimento logico seguito per giungere a tale conclusione non permette di identificare quale sia stato l’itinerario logico della decisione. Non sono indicati in particolare i criteri in base ai quali si è concluso nel senso della “correttezza” del conteggio e si siano pertanto identificati gli importi indicati in motivazione. La motivazione, così come denunciato nel motivo di ricorso, risulta quindi insufficiente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Lamenta la ricorrente che la CTR, non spiegando il perchè debba ritenersi “corretto” il conteggio del contribuente, non illustra le ragioni dei costi nella misura indicata.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del motivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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