Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15878 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18184-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO, 25/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 273/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/07/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 1 luglio 2010 la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè in attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, di cui al contratto di lavoro stipulato tra C.F. e Poste Italiane Spa per il periodo 19 luglio 2002 – 18 settembre 2002 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 5 novembre 2004; che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha opposto difese l’intimato con controricorso tardivamente notificato;

che sono state depositate memorie sia dalla società che dall’intimato ed anche quest’ultima deve essere ritenuta ammissibile secondo quanto espresso da questa Corte con ord. n. 4906 del 2017 cui ci si riporta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, all’art. 25 CCNL Poste del 2001 ed agli accordi collettivi richiamati nel contratto stipulato, oltre a vizi di motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto il contratto concluso dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 ricadente sotto la vigenza di detta disciplina e non sotto quella della L. n. 56 del 1987, è infondato atteso che in materia di assunzioni a termine dei dipendenti postali, i contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del C.C.N.L. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (tra molte: Cass. n. 16424 del 2010; Cass. n. 20441 del 2015);

che, invece, deve essere accolto il secondo motivo con cui si censura diffusamente, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto la nullità del termine in quanto la causale non soddisferebbe il requisito di specificità voluto dal legislatore;

che la questione in esame è già stata affrontata numerose volte da questa Corte con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame (cfr. Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 10033 del 2010; Cass. n. 8286 del 2012): premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C144/04), si è precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, tra cui i contratti collettivi (v. tra le recenti Cass. n. 21243 del 2015; Cass. n. 4248 del 2015, cui si rinvia per ulteriori argomentazioni di supporto);

che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento, per cui in applicazione dei principi sopra enunciati occorre invece uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno;

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso deve essere accolto il secondo, assorbiti gli altri successivi in ordine logico, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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