Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15878 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 29/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 16/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti del dottor B.P., magistrato in servizio presso il tribunale di (OMISSIS), al quale venivano contestati gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettere q), d), n) e g) per i fatti nel dettaglio descritti nella formulata incolpazione ed acquisiti con notizia in data 29 luglio 2009.

Con D.M. 8 novembre 2010 il dott. B.P. veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 27/5/2010 con conseguente cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario.

Con ordinanza depositata in data 16/2/2001 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava non luogo a provvedere perchè il procedimento disciplinare si era estinto per cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario.

La cassazione della detta ordinanza è stata chiesta dal dottor B.P. con ricorso affidato a due motivi aventi ad oggetto la negazione della sussistenza di due dei tre addebiti contestati al ricorrente. Non hanno resistito gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato in quanto l’impugnata sentenza ha correttamente applicato il principio pacifico nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere per effetto ed in conseguenza della cessazione del rapporto di servizio del magistrato atteso che l’interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare sussiste, tanto per il magistrato quanto per l’Amministrazione, soltanto nell’ambito e per le finalità del rapporto di pubblico impiego (tra le ultime sentenze 1/12/2010 n. 24304; 12/2/2010 n. 3245).

Occorre altresì rilevare che la “cessazione del rapporto di servizio del magistrato” influisce sullo stesso esercizio del potere disciplinare tanto che l’intervenuta cessazione dell’appartenenza all’Ordine Giudiziario” determina – come correttamente dichiarato con l’ordinanza impugnata – l’estinzione del procedimento disciplinare anche innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura per esserne venuto meno il presupposto del perdurante rapporto di servizio dell’incolpato (in tali sensi, tra le tante, ordinanze del CSM 8/2/2001 n. 23; 22/12/2010 n. 192; 18/11/2010 n. 168).

Non vi è luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni unite rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA