Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15878 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. rg.

30634-2019 sollevato dal Tribunale di Imperia con ordinanza n. rg.

993/2019 del 16/10/2019 nel procedimento vertente tra:

F.M., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato SIMONE

FORTE, da una parte, AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MUCCI ROBERTO, che conclude per

l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio

proposta dal Tribunale di Imperia nel giudizio RG. 993/2019,

sussistendo la competenza del Giudice di Pace di IMMPERIA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., F.M. conveniva l’Agenzia delle entrate innanzi al Giudice di pace di Imperia, chiedendo l’accertamento della prescrizione di alcune cartelle di pagamento e l’annullamento di altre cartelle per omessa notifica; il Giudice di pace dichiarava con sentenza, n. 3/2019 dep. 21/1/2019, la propria incompetenza per valore.

Il Tribunale di Imperia, su riassunzione della causa da parte della F., ha rilevato l’erroneità della indicata sentenza, trattandosi di controversia su cartelle di pagamento per violazioni del Codice della Strada per le quali è competente ratione materia il GDP, mentre per le altre due cartelle vi è la cognizione del Giudice tributario. Pertanto, richiamando i precedenti della giurisprudenza di legittimità in materia, ha ritenuto sussistere i presupposti per proporre d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., disponendo la trasmissione del fascicolo d’Ufficio alla Cancelleria della Corte di cassazione e la comunicazione dell’ordinanza alle parti.

Preso atto che nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, condividendo la prospettazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto di competenza.

2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.

2.1. Va premesso che l’art. 45 c.p.c., consente al giudice della riassunzione, dopo declinatoria di competenza, di sollevare conflitto di competenza. Tali casi si intendono ristretti all’ipotesi in cui il giudice a quo, cioè quello che ha declinato la competenza lo abbia fatto per ragioni di materia o di territorio inderogabile e quello ad quem, a sua volta ritenga, rispettivamente, che la controversia sia di competenza per materia o territorio inderogabile del giudice a quo oppure di un terzo giudice (cfr. ex multis Cass. n. 19792 del 17/07/2008.

2.2. Questa Corte (cfr. Cass. 27.7.2005, n. 15694), ha statuito, in tema di sanzioni amministrative, che in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, è attribuita, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del Codice della Strada, senza alcun limite di valore, atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (cfr. anche Cass. 24753 del 2011, Sez. un. 10261/2018).

2.3. Va poi ribadito che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass. 27.7.2005, n. 15694; in tema di opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del Codice della Strada; Cfr anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6463 del 21/3/2011; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3156 del 7/2/2017).

3. Sulla base di tali premesse vanno condivisi i rilievi del Tribunale di Imperia. Ed invero ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis, sono da proporre dinanzi al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione Il giudice di pace pertanto al riguardo è competente ratione materiae.

4. Il ricorso per il regolamento di competenza va conseguentemente accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice di pace di Imperia anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice di pace di Imperia, anche per le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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