Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15878 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 24/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ROSA BLU IMMOBILIARE di DACASTO EUGENIA (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso lo

studio dell’avv. CIUTI Daniele, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Massimo Argan giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

Roma, Via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell’avv. Alu’ Mario,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro Diotallevi

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2156/04 decisa

in data 4 novembre 2004 e depositata in data 24 dicembre 2004;

Udita la relazione del Consigliere dott. Urban Giancarlo;

udito l’avv. Daniele Ciuti;

udito l’avv. Massimo Angelini per delega dell’avv. Mario Alu’;

udito il P.M. in persona del Cons. DESTRO Carlo che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2001 il sig. M.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino emesso in data 28 marzo 2001, contro di lui ottenuto dalla Rosa Blu Immobiliare di Dacasto Eugenia per il pagamento di una provvigione per attivita’ di intermediazione immobiliare. Si precisava che il venditore non aveva accettato la sua proposta di acquisto per iscritto, ne’ era stato stipulato il preliminare di compravendita; che l’affare non si era in alcun modo concluso e quindi il mediatore non aveva diritto alla provvigione.

Parte convenuta si costituiva deducendo che il diritto alla provvigione era subordinato alla sola accettazione della proposta d’acquisto da parte del promissario alienante e che questa vi era stata, conformemente alla previsione contrattuale.

Il Tribunale, con sentenza del 25 luglio 2003, rigettava l’opposizione, dato atto di avere accertato, attraverso la deposizione del Geom. L.L., promittente alienante dell’edificando immobile, che questi aveva esternato verbalmente la volonta’ di accettare la proposta del promissario acquirente;

riteneva quindi in punto di diritto che tale modalita’ di esternazione della accettazione della proposta fosse sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, come da espressa pattuizione delle parti.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 24 dicembre 2004 accoglieva l’appello proposto da M.L., revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la ditta Rosa Blu Immobiliare di Decasto Eugenia al pagamento delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione la ditta Rosa Blu Immobiliare di Decasto Eugenia con due motivi.

Resiste con controricorso M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1755 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., avendo la Corte d’Appello erroneamente applicato al contratto di mediazione la disciplina della compravendila immobiliare quanto alla necessita’ della forma scritta.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla asserita irrilevanza dell’accettazione della proposta formulata dalla parte acquirente da parte del promittente venditore.

I due motivi possono trovare esame congiunto, poiche’ si tratta di questioni strettamente connesse.

La Corte d’Appello da’ atto che la parte acquirente aveva formulato in data 17 novembre 2000, su modulo predisposto dalla agenzia immobiliare, una formale proposta di acquisto stabilendo prezzo e modalita’ di pagamento; si aggiungeva quindi che la proposta era impegnativa per i soli promissari acquirenti e manteneva la sua efficacia di irrevocabilita’ per la durata di 30 giorni dalla data fissata per il contratto preliminare, ossia sino al 24 dicembre successivo. E’ pacifico che il geom. L., la parte venditrice, aderi’ soltanto verbalmente a tale proposta, alla quale non segui’ alcun impegno scritto, sicche’ al 24 dicembre 2000, data di scadenza della irrevocabilita’ della proposta formulata dalla parte acquirente, non essendo pervenuta alcuna comunicazione scritta alla stessa, essa recedette dall’impegno assunto.

Le censure sollevate dalla ricorrente sono fondate sulla tesi che il diritto alla provvigione sarebbe stato pattuito, in applicazione del principio di autonomia negoziale riconosciuto alle parti, anche se l’accettazione della proposta di acquisto fosse avvenuta verbalmente.

In realta’, la giurisprudenza di legittimita’’, pur dando atto che il diritto alla provvigione a favore del mediatore segue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti; richiede tuttavia che tra le parti messe in contatto dal mediatore si sia stabilito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione o per la risoluzione (Cass. 9 giugno 2009 n. 13260; Cass. 9 aprile 2009 n. 8676). Ne consegue che indipendentemente dalla questione della pattuizione intervenuta tra la parte e il mediatore, nel senso che il diritto alla provvigione sarebbe stata svincolato dalla stipulazione di atti formali, resta in ogni caso la necessita’ che l’affare concluso, nella piu’ ampia previsione del termine, sia comunque generatore di vincoli giuridici che possano essere azionati dalle parti.

Nella specie, l’avvenuta accettazione della proposta di acquisto di un immobile, avvenuta soltanto in forma orale non genera, evidentemente, alcun vincolo tra le parti per difetto di un elemento essenziale del negozio (art. 1350 c.c.).

Il ricorso merita quindi il rigetto.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; tenuto conto delle non univoche decisioni nei precedenti gradi, possono essere compensate le spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA