Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15877 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 28/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15877

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16007-2013 proposto da:

COGEIM S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 19, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO ARAGIUSTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO, 28, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIRCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GABRIELLA DEL ROSSO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/01/2013 r.g.n. 284/2012; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2017 dal Consigliere

Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 15.1.2013, accoglieva il gravame proposto da F.F. avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità, per difetto di motivazione, del licenziamento intimatogli dalla COGEIM s.r.l. il 5.11.2010 “causa la perdurante carenza di lavoro che ci costringe a ridurre il personale”. Resisteva la società.

La Corte di merito rilevava che l’azienda nulla rispose alla esplicita richiesta, da parte del lavoratore, dei motivi del licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 2, sostenendo che la lettera di licenziamento già conteneva i motivi del recesso, ritenuti invece assolutamente generici.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la COGEIM s.r.l., affidato ad unico motivo.

Resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2.

Lamenta che la lettera di licenziamento già conteneva, in modo specifico ed adeguato, le ragioni del recesso, ponendo il lavoratore in condizioni di impugnarlo, e la società di meglio eventualmente specificare tali ragioni nel corso del giudizio.

1.1. – Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha applicato nella specie il corretto principio secondo cui la motivazione del licenziamento – nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso – deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente.

Del resto la stessa ricorrente deduce (pag. 8 del ricorso) che la motivazione del recesso deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e cioè delle specifiche ragioni organizzative e produttive che hanno comportato la soppressione del suo personale posto di lavoro e non di altri lavoratori. Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte: “In caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare una riduzione del personale, ai fini di poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri i motivi che lo hanno indotto al licenziamento e a far ricadere la scelta sull’unica unità produttiva licenziata” (cfr., ex aliis: Cass. 6.9.2003, n. 13058, Cass. 20.5.2002, n. 7316), facendo leva anche sui canoni di correttezza e buona fede cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse, Cass. n. 7046/11.

Sull’obbligo dell’imprenditore di specificare le ragioni obiettive (e non pretestuose, Cass. 24.2.2012 n. 2874), che hanno comportato la decisione di sopprimere una determinata unità lavorativa, cfr. altresì Cass. n. 19616/11, Cass. n. 21282/06.

Nella specie è evidente che “la perdurante carenza di lavoro che ci costringe a ridurre il personale”, non assolva minimamente all’obbligo di cui sopra, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, mentre la società ricorrente si limita a ribadire che la generica dizione “causa la perdurante carenza di lavoro che ci costringe a ridurre il personale”, pur a fronte della richiesta dei motivi di licenziamento pacificamente formulata dal lavoratore, era sufficiente allo scopo, rendendo irrilevante la richiesta dei motivi L. n. 604 del 1966, ex art. 2, comma 2.

2. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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