Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15877 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SCARDI INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., in persona dell’Amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BETTOLO 9,

presso lo studio dell’avvocato RANIERI ANDREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRIGGIANI FERNANDO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente con procura –

contro

EQUITALIA ETR S.P.A., BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 692/2010 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 04/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale chiede che la Corte, a sezioni unite, in

camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le

conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 gennaio 2009 il TAR Puglia ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso con cui la s.r.l. Scardi Industrie alimentari aveva impugnato il provvedimento 13 maggio 2008 del Ministero dello Sviluppo economico di revoca di un contributo erogatole per finanziare un progetto di investimento industriale. Poichè nel frattempo la s.p.a. Equitalia Foggia aveva notificato alla Scardi cartella esattoriale per il recupero di parte del finanziamento (Euro 340.327,00), quest’ultima ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Foggia, che con sentenza del 4 maggio 2010 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del giudice amministrativo.

Impugnando la sentenza, la s.r.l. Scardi ha chiesto regolamento di giurisdizione a questa Corte, assumendo che nel caso la giurisdizione doveva essere attribuita al giudice ordinario, come ritenuto dal TAR perchè nella fase successiva alla concessione del contributo il privato è titolare di una posizione di diritto soggettivo; e perchè, d’altra parte, il regolamento di esecuzione della L. n. 488 del 1992 prevede un procedimento di erogazione del finanziamento di natura vincolata, nel quale al Ministero spetta la sola verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La soc. Equitalia Foggia non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il regolamento di giurisdizione è inammissibile: in quanto la sua ammissibilità è condizionata dalla pendenza del giudizio di merito in primo grado e dalla mancata pronuncia, nel corso del medesimo, di decisioni preclusive ai sensi dell’art. 41 cod. proc. Civ., comma 1;

di guisa che è da negare nella fattispecie (Cass. sez. un. 22521/2006; 11102/2002; 58/2000) essendo stata pronunziata sia una sentenza del Giudice ordinario (anche soltanto limitata alla giurisdizione) che una del Giudice amministrativo (che aveva a sua volta negato la propria giurisdizione). Così come la sua ammissibilità è da escludere anche considerandolo quale ricorso ordinario contro la menzionata sentenza del Tribunale di Foggia, essendo la stessa impugnabile con il rimedio dell’appello e non direttamente attraverso il ricorso per cassazione. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato: 1) che il ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione, come tale inammissibile, è tuttavia suscettibile di conversione in denuncia di conflitto di giurisdizione ove ne presenti i requisiti formali e sussistano i relativi presupposti, che ricorrono allorchè il ricorso risulti ritualmente notificato al soggetto destinatario personalmente, e non al suo procuratore, e sia riferibile a sentenze declinatorie della “potestas iudicandi” non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate (Cass. 16040/2010; 22521/2006 cit.; 16430/2002); 2) che la denuncia dei conflitti reali negativi di giurisdizione, a norma dell’art. 362 cod. proc. civ. è ammissibile non solo quando le due cause siano perfettamente identiche, ma anche quando vi sia una diversità di “petitum”, sempre che esse postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione (perciò posta in relazione alla medesima “causa petendi”; (Cass. sez. un. 21928/2008; 7408/1996).

I suddetti presupposti ricorrono nel caso concreto in cui entrambe le controversie si fondano sulla avvenuta revoca da parte del Ministero delle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 488 del 1992 nel settore della produzione alimentare, in parte già corrisposte alla soc. Scardi; e sulla richiesta di quest’ultima che venga accertata l’illegittimità di detto provvedimento. Mentre nel giudizio davanti al Tribunale di Foggia il petitum contiene quale quid pluris l’accertamento anche dell’illegittimità della richiesta restitutoria della parte di Equitalia, per conto del Ministero, della parte del contributo già versato alla società: anch’essa consequenziale alla comune causa petendi dei due giudizi. Nel merito, il Collegio deve dare applicazione alla propria giurisprudenza in tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla P.A. a privati, il cui procedimento per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese previste,come nella fattispecie, dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in L. 19 dicembre 1992, n. 488, è regolato dal D.M. 20 ottobre 1995, n. 527; il quale nello stabilire all’art. 6, comma 7, la “concessione provvisoria” del contributo – erogato con le modalità di cui all’art. 7 e revocabile ai sensi dell’art. 8 – dispone che all’esito della “documentazione definitiva” di spesa inviata dall’impresa e trasmessa dalle banche concessionarie al Ministero dell’industria (oggi, delle attività produttive), l’amministrazione provveda alla cd. concessione definitiva, disciplinata dal successivo art. 10.

Le Sezioni Unite hanno perciò affermato per tali categorie di agevolazioni che l’atto di concessione qualificata come “provvisoria” dal detto regolamento, all’esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell’impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorchè possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione (come nella specie), in rapporto a spese non ammissibili: posto che revoca o riduzione si esprimono in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente.

D’altra parte, anche nell’ipotesi in cui all’amministrazione sia consentito l’apprezzamento discrezionale dell'”an”, del “quid” e del “quomodo” dell’erogazione, la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, soltanto nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero ne caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; o infine a seguito di ponderazione comparativa, da parte della P.A., dell’interesse alla sovvenzione con la disponibilità del finanziamento. Laddove la controversia è di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. sez. un. 6599/2009; 168986/2006;

466/2005; 66/2001). E proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel caso concreto,in cui la posizione della Scardi è divenuta di diritto soggettivo perfetto versandosi nella fase esecutiva del rapporto concessorio, in cui si discute, come già rilevato dal TAR e confermato dalla ricorrente, non già dei vizi del provvedimento di sovvenzione, ovvero di ragioni che ne hanno comportato un contrasto con l’interesse pubblico, ma degli inadempimenti della stessa Scardi successivi alla riscossione della prima parte del contributo per non avere la società ancora documentato,malgrado il susseguirsi di richieste di chiarimenti e giustificazioni tra le parti,la piena disponibilità dell’immobile su cui doveva esercitarsi l’attività, nonchè l’osservanza del termine perentorio per il completamento dell’intervento per cui era stata richiesta l’agevolazione, Conseguentemente va cassata la sentenza del Tribunale di Foggia che non si è attenuta ai suddetti principi, e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Tribunale di Foggia del 4 maggio 2010 e rimette le parti al Tribunale suddetto; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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