Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15876 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12388-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

F.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PRINCIPE AMEDEO 221, presso lo studio della segreteria nazionale

della CONFSAL – COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/05/2010 R.G.N. 755/2006.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 5 maggio 2010 la Corte di Appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche derivanti dall’attuazione di previsioni di accordi sindacali del 2001/2002, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 2.5.2002 – 30.6.2002 tra F.B. e Poste Italiane Spa, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha opposto difese la F. con controricorso;

che entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1372 c.c., per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di inammissibilità della domanda attorea avanzata dalla società per intervenuta risoluzione consensuale del contratto, è infondato per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo(tra le altre: Cass. n. 1780 del 2014; Cass. n. 13535 del 2015; Cass. n. 25844 del 2015), trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 21691 del 2016, in motivazione, punto 57; Cass. n. 2906 del 2015) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 16932 del 2011);

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che costituiva onere del lavoratore provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno ai singoli contratti, e che, comunque, la prova orale articolata da Poste Italiane era da ritenersi idonea a fornire adeguata dimostrazione delle esigenze sottese alla assunzione; con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 368 del 2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione ai documenti prodotti che comprovavano la ricorrenza di un processo aziendale a livello nazionale; con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 253 e 421 c.p.c., sostenendo che le richieste istruttorie proposte erano ammissibili e rilevanti a fini decisori;

che il secondo, terzo e quarto motivo, manifestamente infondato in diritto l’assunto che non gravi sul datore di lavoro l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine (tra molte Cass. n. 2279 del 2010 e giurisprudenza ivi richiamata), non possono trovare accoglimento, atteso che essi tendono ad una rivalutazione della quaestio facti di competenza del giudice del merito circa la prova della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del termine, anche mediante doglianze attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova che sfuggono al sindacato di questa Corte, laddove il decisum, come nella specie, sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 5255 del 2017); che il quinto motivo, con cui si lamenta che la Corte territoriale abbia fatto discendere dalla nullità della clausola appositiva del termine la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, è palesemente infondato per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (tra le innumerevoli v. Cass. n. 12985 del 2008; Cass. n. 7244 del 2014).

che il sesto e settimo motivo, attinenti alle richieste economiche della lavoratrice, che avrebbe avuto diritto alle retribuzioni solo dal momento della effettiva ripresa in servizio, ed all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, possono essere accolti nei limiti di seguito indicati;

che, infatti, è applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, dunque, respinti i primi cinque motivi di ricorso, vanno accolti i restanti nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062/2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi cinque motivi di ricorso e, accolti gli altri nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ad essi e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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