Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15876 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IDEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO ALBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAZZELLA FEDERICO, ANNA ROMANO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IDROPADANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio degli avvocati CONTE ERNESTO, CONTE MICHELE, CONTE GIOVANNI

BATTISTA, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del

controricorso;

– controrscorrente –

e contro

PROVINCIA DI ALESSANDRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/2009 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

ID.EA. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009, con la quale detto giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 127/2007 e inammissibile il ricorso n. 40/2009 proposti dalla società Idropadana s.r.l.; ha accolto il ricorso n. 141/2008 proposto da detta società; ha annullato, per l’effetto, la determinazione del dirigente della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile della Provincia di Alessandria 21 febbraio 2008 n. 20080030131 e la determinazione del dirigente della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale – Protezione Civile della provincia di Alessandria del 16 dicembre 2008 n. 20080182270; ha condannato la Provincia di Alessandria e la società ID.EA., in solido tra loro, alle spese del giudizio.

La società Idropadana s.r.l. ha resistito con controricorso, contestando le censure della ricorrente ed eccependo preliminarmente la inammissibilità, per tardività, del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Risulta dagli atti che la cancelleria presso il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha notificato l’estratto della sentenza ai procuratori costituiti e nel domicilio eletto dalla società ID.EA. in data 29 dicembre 2009. Tale notifica secondo la resistente avrebbe determinato la decorrenza del termine breve di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza dei Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dato che dalla relata di notifica del ricorso per cassazione della ID.EA. s.p.a. risulta che questo è stato notificato a controparte il 14 maggio 2010, quindi ben oltre la scadenza del termine breve di quarantacinque giorni decorrente dal 30 dicembre 2009, data di notifica dell’estratto della sentenza da parte della cancelleria.

Il collegio ritiene che, siccome il mutamento giurisprudenziale in ordine al termine breve per impugnare, di cui alla sentenza n. 7607 del 30 marzo 2010 delle sezioni unite, invocata dalla resistente nell’eccepire l’inammissibilità per tardività del ricorso, è intervenuto dopo la proposizione del ricorso della ID.E.A. s.p.a., devesi decidere se tale fatto consenta di ritenere o meno tempestivo il ricorso o comunque possa costituire presupposto per una rimessione in termini della ricorrente ex art. 184 bis c.p.c..

Il collegio, non ravvisando sussistere ipotesi per la decisione del ricorso in camera di consiglio, ritiene che la decisione dello stesso debba essere rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la decisione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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