Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15876 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28665-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

COSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI n. 16,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1081/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, da parte di Cosima srl, in relazione ad unità immobiliari site nel centro storico di Roma, respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la motivazione del riclassamento carente in relazione alla necessaria analitica indicazione delle trasformazioni edilizie, l’indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle loro caratteristiche, genericamente indicate nell’atto impugnato.

Cosima srl si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; art. 2697 c.c.; alla L. n. 212 del 2000, art. 7; e norme e principi in materia di motivazione degli atti.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671 del 2019).

2.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).

2.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 , come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione(Cass. n. 9603 del 2020; Cass. n. 9770 del 2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019), non essendo sufficiente il richiamo ad immobili similari. In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma deve invece specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione (Cass. n. 25037 del 2017; Cass. n. 2184 del 2015; Cass. n. 10489 del 2013).

3. Così fissati i principi, può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi laddove ha statuito che non è stato assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto.

4. Il ricorso va conseguentemente respinto. Vanno compensate le spese

del giudizio, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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