Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15876 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T. (OMISSIS) e G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SALARIA

290, presso lo studio dell’avvocato DI MARCANTONIO CARLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GASOLI GIORGIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Dott. D.G.P. nella qualita’ di unico erede della

defunta V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato ACQUAVIVA CARLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDINI GIOVANNI con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 7/06/2006, depositata il

08/07/2006; R.G.N. 647/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato DI MARCANTONIO CARLO;

udito l’Avvocato BALDINI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.T. ed G.A. hanno proposto ricorso per Cassazione contro V.R. avverso la sentenza dell’8 luglio 2006, con la quale la Corte d’Appello di Trieste ha pronunciato inter partes in una controversia avente ad oggetto divisione ereditaria e rimborso di spese ed ha accolto l’appello delle ricorrenti con le conseguenti statuizioni, disponendo la compensazione delle spese del grado e ponendo le spese della c.t.u.

espletata in secondo grado a carico solidale delle parti.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso D.G.P., qualificandosi come unico erede, in forza di testamento olografo (prodotto in copia), di V.R., deceduta, come da prodotto certificato di morte, il (OMISSIS).

Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso prospetta sei motivi.

Con il primo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 184 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo si lamenta “errore in procedendo per l’omessa pronuncia di nullita’ della CTU svolta in appello. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il terzo motivo si assume nuovamente “errore in procedendo per omesso esame e travisamento delle risultanze istruttorie. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il quarto motivo si denuncia “violazione di legge (art. 63 c.p.c. in relazione all’art. 51 c.p.c.) e dei principi generali in tema di incompatibilita’. Art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quinto motivo ci si duole di “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il sesto motivo si propone “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

2. Il Collegio ritiene che non sia necessario dar conto delle ragioni su cui si fondano i motivi, in quanto sussiste una ragione di inammissibilita’ del ricorso che rende impossibile procedere al loro esame.

Tale ragione si rinviene nell’inosservanza da parte delle ricorrenti del requisito di ammissibilita’ del ricorso, previsto dalla norma dell’art. 366 bis c.p.c., che trova applicazione al ricorso, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 le modifiche del processo di cassazione introdotte da quel D.Lgs., fra le quali vi era l’introduzione dell’art. 366 bis, trovavano applicazione ai provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs., che fu appunto il 2 marzo 2006.

E’ da rilevare che la norma e’ stata ora abrogata dalla L. n. 69 del 2009, ma trova applicazione ultrattiva riguardo al ricorso in esame sulla base del seguente principio di diritto: “Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonche’ del correlato specifico disposto del comma quinto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) e’ diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma e’ da ritenersi ancora applicabile” (Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; adde Cass. n. 26364 del 2009).

Ora, in base all’art. 366 bis c.p.c. il primo, il quarto ed il sesto motivo dovevano concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (non desumibile per implicazione dalla illustrazione del motivo: si veda gia’ Cass. (ord.) n. 16002 del 2007), mentre il primo (quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) dovevano concludersi o recare un momento di sintesi espressivo della c.d.

“chiara indicazione”, cui allude l’art. 366-bis c.p.c. (si veda, oltre a Cass. (ord.) n. 16002 del 2007, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, secondo la quale “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.”).

2.1. Il ricorso, peraltro, si presenta anche inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sul contenuto della c.t.u. espletata in appello, ma non indica se e dove la relativa relazione debba essere esaminata in questa sede. In particolare, non indica se unitamente al ricorso ne e’ stata prodotta copia siccome prescriveva l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e nemmeno, per il vero se si sia inteso fare riferimento – il che comunque non avrebbe esentato dall’osservanza della norma ora detta – all’ordingina eventualmente conservato nel fascicolo d’ufficio (sulla questione relativa agli oneri delle parti in relazione alla previsione della indicazione specifica dei documenti e atti processuali su cui il ricorso si fonda, espressa nell’art. 366 c.p.c., n. 6 si veda, da ultimo, Cass. n. 4201 del 2010).

L’ora indicata causa di inammissibilita’ e’ decisiva anche quanto al quinto motivo, che consta di mezza pagina e, quindi, e’ gia’ di per se’ sintetico. Peraltro, si tratta di motivo dipendente da quelli precedenti.

3. Il ricorso e’, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

4. L’essere stato il ricorso proposto in un momento collocatesi a ridosso dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente alle prime decisioni di questa Corte sull’esegesi delle norme di cui si fa qui applicazione, integra giusti motivi per compensarsi le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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