Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15875 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4959/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

P.N. (C.F. (OMISSIS)), 1rappresentato. e difeso

dall’Avv. ELISABETTA ESPOSITO, SILVIO A. FUSCO, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi, 4, presso l’avv. ELISABETTA

ESPOSITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 592/40/11, depositata il 1 settembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, per maggior reddito imponibile, oltre IRAP e IVA, conseguente all’applicazione degli studi di settore (attività di commercio di articoli di abbigliamento);

che la CTP di Latina ha rigettato la domanda della contribuente e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 1 settembre 2011, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’atto impugnato è carente di motivazione;

che propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, resiste con controricorso la parte contribuente intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; deduce il ricorrente che la sentenza impugnata non dà atto della proposizione di appello incidentale da parte dell’ufficio, con conseguente omessa pronuncia sul punto; appello incidentale riprodotto dal ricorrente per specificità nella parte narrativa del ricorso (benchè non nello specifico motivo), avente ad oggetto la riduzione operata dal giudice di primo grado dei maggiori ricavi accertati;

che il primo motivo è infondato, avendo il giudice di appello fatto uso della ragione più liquida, accogliendo nel merito la domanda del contribuente e annullando l’avviso nel suo complesso, per effetto della quale l’accertamento circa l’erroneità della sentenza di primo grado “nella parte in cui riduce i maggiori ricavi accertati senza alcuna motivazione” deve ritenersi assorbita dall’accoglimento della domanda del contribuente;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, conv. con L. 29 ottobre 1993, n. 427, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), deducendo che l’Ufficio ha accertato maggiori ricavi sulla base degli studi di settore e che l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito di regolare contraddittorio, in esito al quale la parte non avrebbe fornito idonee giustificazioni dello scostamento dei ricavi dai dati parametrici, il che ha fornito gravità indiziaria ai suddetti dati parametrici;

che il motivo è inammissibile, posto che il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo (“il contenuto minimale della motivazione è condizione di legittimità dell’atto, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, con la conseguenza che, laddove quel contenuto risulti carente come nella fattispecie, il provvedimento può dichiararsi illegittimo in via pregiudiziale”);

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dal principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di P.N., che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre 15% SPESE GENERALI, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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