Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15875 del 20/07/2011

Cassazione civile sez. un., 20/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 20/07/2011), n.15875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO EDIFAR, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo

studio dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO PISCITELLI, CLAUDIO CORDUAS, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARI FABIO MARIA, per delega in calce al controricorso;

I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo

studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCIANO RAFFAELE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2009 della GIUNTA SPECIALE PER LE

ESPROPRIAZIONI presso la Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il

27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

uditi gli avvocati Raffaele MARCIANO, Nicola LAURENTI per delega

dell’avvocato Fabio Maria Ferrari;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli – IACP, con atto di citazione notificato in data 1.12.2008, conveniva in giudizio dianzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte d’Appello di Napoli il Consorzio Edifar ed il Comune di Napoli, esponendo: di essere proprietario di un suolo, sito nel Comune di Napoli, località (OMISSIS), distinto in catasto al foglio 3, p.lla n. 105, della estensione di mq. 20.950;

che il Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario di Governo, per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, le cui opere erano state affidate in concessione al Consorzio Edifar, aveva disposto l’occupazione d’urgenza di parte di tale area (mq. 6570);

che, dopo la redazione del verbale di consistenza e di occupazione, la Pubblica Amministrazione aveva omesso ogni ulteriore provvedimento dei procedimento di esproprio nè aveva provveduto ad offrire all’IACP alcunchè a titolo di occupazione ed espropriazione; che l’indennità di occupazione, essendo stata l’occupazione prorogata di anno in anno con ordinanze commissariali, era dovuta, ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80, per tutta la durata dell’occupazione;

che l’IACP, con atto di citazione notificato in data 16-19 giugno 2006 aveva già provveduto a citare in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale il Comune di Napoli e il Consorzio Edifar per ottenere il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di mq.

2.400 nonchè la condanna dei convenuti alla restituzione delle maggiori aree apprese in uno al pagamento di ogni indentità per le medesime dovute ed, in caso di irreversibile trasformazione delle stesse, il pagamento del controvalore dei suolo, il tutto oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo; che con atto per integrazione del contradditorio l’IACP aveva convenuto nello stesso giudizio la Metropolitana di Napoli s.p.a, che era stata immessa, in data 2 aprile 1985, in possesso di mq. 900 di detta particella 105, foglio 3, area questa che era stata, poi, restituita con verbale in data 6 aprile 1995;

che con sentenza del 18 luglio 2008 la Giunta Speciale per le Espropriazioni aveva rigettato la domanda nei confronti della Metropolitana di Napoli, la domanda di liquidazione della indennità di espropriazione ed accolto quella di liquidazione della indennità di occupazione legittima, per l’occupazione di mq. 2.400, dalla perdita del possesso fino alla emissione della sentenza, condannando il Consorzio convenuto al deposito dell’indennità di occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti;

che alla data di emissione di detta sentenza risultavano occupati dalla P.A della particella 105 del foglio 3. mq. 5670 (6570 – 900), la cui occupazione legittima, per effetto delle proroghe operate, veniva a scadere il 31 marzo 2009.

Tanto premesso l’IACP chiedeva: la determinazione dell’indennità di espropriazione con riferimento al valore al mq. già individuato con la sentenza del 18 luglio 2008, tenendo conto del diminuito valore dell’area residuale ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40; la determinazione dell’indennità di occupazione fino alla data del decreto di espropriazione, se emesso, o fino alla data della emananda decisione a partire dalla data della occupazione per mq. 3270 (5670 – 2.400) ed a partire dal 18 luglio 2008 (data della relativa sentenza) per la superficie di mq. 2.400; la condanna in solido dei convenuti o di quello ritenuto obbligato al pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione o, in subordine, alla restituzione delle aree ed al pagamento della indennità di occupazione legittima nonchè al risarcimento del danno.

Con sentenza del 16.4- 27.4.2009 la Giunta Speciale per le espropriazioni rigettava la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva; dichiarava improcedibile la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione; condannava il Consorzio Edifar a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l’importo di Euro 447.999,42 a titolo di occupazione legittima, applicandosi su ciascuna annualità maturata gli interessi legali dalla fine di ciascun anno fino alla data della presente decisione, oltre gli interessi legali sulla complessiva somma dal 16.4.2009 fino all’effettivo deposito.

Avverso detta sentenza il Consorzio Edifar ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati con memoria. Gli intimati IACP della Provincia di Napoli e Comune di Napoli hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia error in iudicando – Violazione e falsa applicazione della L. 15 gennaio 1885, n. 2892, artt. 12 e 13, del D.L n. 219 del 1919, artt. 17 – 21, della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 84 – Difetto di giurisdizione della G.S.E in favore dell’A.G.O. art. 360 c.p.c., n. 1).

Secondo il ricorrente la presente controversia spetterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Giunta Speciale per le Espropriazioni, essendovi stata, nel caso di specie, accettazione della indennità da parte dell’IACP, atteso che quando vi è stata accettazione dell’indennità da parte dell’espropriato, sarebbero sottratte alla Giunta, in virtù del D.L.Ltg. n. 219 del 1919, art. 17, anche le controversie relative alla valutazione ed interpretazione del patto dedotto in giudizio da una delle parti.

Nel caso in esame il Consorzio Edifar avrebbe informato l’IACP, con atto notificato in data 5.3.1982, che il Commissario Straordinario di Governo aveva approvato la stima dell’indennità spettante al proprietario dell’area oggetto del giudizio in L. 71.808.000 ed offerto la predetta somma a titolo di indennità di esproprio (importo accettato dall’IACP in data 31.3.1982).

Tale circostanza assumerebbe rilievo ai fini della individuazione del giudice naturale della presente controversia, dato che il soggetto espropriato avrebbe accettato l’indennità offertagli e dato che, siccome l’IACP assume di non avere percepito alcuna indennità nonostante l’accordo intervenuto, la controversia riguarderebbe la esecuzione dell’accordo stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in iudicando – Violazione dell’art. 167 c.p.c. in connessione con l’art. 2969 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe dovuto, d’ufficio, rilevare la prescrizione parziale della domanda relativamente al periodo precedente al 2.12.1997.

La G.S.E. del tutto erroneamente avrebbe rilevato la tardività della eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio a quo dall’attuale ricorrente, dato che la prescrizione del diritto alla percezione delle indennità sarebbe rilevabile d’ufficio “poichè sottratta alla disponibilità delle parti, atteso che il soggetto passivo dell’obbligazione de qua non è disponibile, non potendo l’Ente pubblico espropriante, soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla prescrizione, in considerazione degli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci”.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia error in iudicando – Violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. – Violazione del R.D. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13 (art. 360, n. 3).

Deduce il ricorrente che il giudice di merito avrebbe riconosciuto il diritto dell’IACP alla percezione della indennità di occupazione nonostante tale istituto non abbia mai perso la disponibilità del bene oggetto del giudizio, che, a tutt’oggi, si troverebbe nel medesimo stato in cui era nel 1981.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia error in iudicando -Violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e ss. – Violazione del R.D. n. 2892 del 1885, artt. 12 e 13 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il giudice a quo avrebbe utilizzato quale parametro di riferimento, per determinare la indennità di occupazione, quello della indennità “virtuale ” di espropriazione, determinata secondo il valore venale del bene oggetto di causa all’attualità, senza considerare che l’indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è a ciascuno di questi momenti che dovrebbe essere calcolato il parametro di riferimento.

Il giudice a quo avrebbe tenuto conto di un arco temporale che ha abbracciato ben 28 anni nel corso dei quali, circostanza notoria, i valori immobiliari sarebbero considerevolmente mutati.

Di ciò non avrebbe tenuto conto la sentenza impugnata, essendo stato utilizzato come unico criterio di stima il presunto valore attuale (Euro 185 al mq.) dei beni oggetto di causa.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va osservato in primo luogo che dalla sentenza impugnata non risulta che sia stato provato che, in sede amministrativa, fosse stata liquidata la indennità di occupazione e che fosse intervenuta l’accettazione amichevole della stessa.

Pertanto, in mancanza di tale prova, alla stregua del costante insegnamento di questa Suprema Corte, devesi ritenere sussistente, nel caso di specie, la giurisdizione della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d’Appello di Napoli.

Questa Corte ha, infatti, affermato più volte che, nel caso di occupazione ed espropriazione per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale in Napoli, ai sensi della legge 15 maggio 1981 n. 219 sugli interventi nelle zone terremotate, la giurisdizione spetta alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli (cfr. cass. sez. un. n. 5898 del 1997; cass. sez. un. n. 7703 del 1993; cass. sez. un. n. 1529 del 1989). Anche il secondo motivo è infondato.

Secondo la ricorrente, non potendo l’ente pubblico espropriante, in quanto soggetto alle norme sulla contabilità pubblica, rinunciare alla prescrizione, il giudice a quo avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la prescrizione parziale della domanda riguardo al periodo precedente al 2.12.1997.

La ricorrente invoca a sostegno di tale tesi il disposto dell’art. 2969 cod. civ., il quale stabilisce che la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell’azione. Il collegio osserva che, in virtù di tale norma, il giudice può rilevare d’ufficio la intervenuta decadenza dalla facoltà degli espropriati di opporsi alla stima per decorso del termine di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 (cfr. cass. n. 11480 del 2008), ma non la intervenuta prescrizione del diritto dell’espropriato alla percezione della indennità di occupazione o di espropriazione da parte dell’amministrazione espropriante; in tal caso l’efficacia estintiva del diritto conseguente al decorso dei tempo, trattandosi di eccezione in senso proprio e sostanziale, deve essere dedotta espressamente dalla parte interessata, come si evince chiaramente dall’art. 2938 cod. civ, il quale, in tema di prescrizione, stabilisce che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Parimenti infondato è il terzo motivo.

Sostiene il ricorrente che l’IACP non avrebbe mai perso la disponibilità del bene, per cui non avrebbe diritto alla percezione della indennità di occupazione.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’occupazione del fondo, per cui è causa, fu disposta dal Sindaco di Napoli, nella sua qualità di Commissario Straordinario dei Governo, e che, a seguito di tale provvedimento, avvenne la immissione in possesso del fondo del Consorzio EDIFAR con redazione, in data 5.6.1981, del verbale di consistenza e di occupazione. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio, che il collegio condivide e del quale, quindi, va fatta applicazione anche nel caso di specie, che, nell’ipotesi di avvenuta redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso, devesi presumere – salvo prova contraria – che il beneficiario del provvedimento di occupazione si sia effettivamente impossessato dell’immobile e che sia il proprietario che gli eventuali altri soggetti aventi diritto al godimento del fondo siano consapevoli dell’avvenuto loro spossessa merito e dell’acquisto del possesso del bene da parte di altro soggetto (cfr.

per tutte cass. n. 7775 del 2001).

Nel caso in esame, non risulta dalla sentenza impugnata che sia stata fornita dalla parte interessata detta prova contraria. Il quarto motivo, invece, è fondato.

Come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudice a quo ha liquidato la indennità di occupazione per il periodo compreso tra il 5.1.1981 ed il 16.4.2009, prendendo a base, per determinare l’indennità spettante per ogni singolo anno, il più recente valore di mercato di Euro 185,00 al metro quadrato.

Così decidendo è incorso nel denunciato errore di diritto, non avendo tenuto conto del mutato valore di mercato nel corso del considerevole arco di tempo summenzionato e del principio, più volte enunciato da questa Suprema Corte, secondo cui il diritto alla indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, per cui è a ciascuno di questi momenti che deve essere calcolato il parametro di riferimento costituito dal valore venale del bene, passibile nel tempo di variazioni dipendenti dallo specifico mercato immobiliare di riferimento (cfr. tra le molte cass. n. 16744 del 2007; cass. n. 3395 del 2004).

Per le considerazioni che precedono devono, pertanto, essere respinti i primi tre motivi di ricorso; deve essere accolto il quarto; deve essere cassata la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviata, la causa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che per la decisione si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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