Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15875 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 08/06/2021), n.15875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27356-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO BOSSONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2227/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Gruppo Bossoni spa di avviso di accertamento per IVA anno 2010 – per indebita detrazione della maggiore imposta in relazione all’attività di agenti e broker delle assicurazioni e intermediazione finanziaria rispetto all’attività principale di commercio di autoveicoli – ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società sul solo presupposto della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La società contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè della L. n. 4 del 1929, art. 24, e dei principi comunitari elaborati sull’obbligatorietà del previo contraddittorio con il contribuente per i tributi armonizzati, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il contribuente assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Il motivo è fondato.

Va ribadito che:

“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01):

Escluso quindi un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, rispetto all’IVA, il giudice tributario di appello è tenuto a effettuare la c.d. “prova di resistenza” in relazione alle riprese IVA, ossia verificare in concreto la “non pretestuosità” dell’opposizione, con specifico e particolare riguardo alla sua efficacia nella fase dell’istruttoria amministrativa, ove si fosse in quella sede effettuato il contraddittorio, nei termini sanciti anche dalla giurisprudenza unionale (“Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”, Corte di giustizia 3 luglio 2 014, C129/130/13, Kamino international logistics, motivazione, punto 82, dispositivo, n. 3, seconda parte).

Nel caso di specie, la CTR, in contrasto con i superiori principi, ha respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo sussistere l’obbligo del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale trattandosi di “tributi armonizzati”, senza verificare se contribuente, per l’Iva contestata, avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere – come la società, anche nella memoria, eccepisce di avere fornito – senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. un. 24823/15, cit.; Cass. n. 1969 del 2017; Cass. n. 11560 del 2018; Cass. sez. 6 – 5, n. 20036 del 27/07/2018).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA