Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15875 del 06/07/2010
Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato VETRIANI
RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA
MAURO con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di NETTUNO in persona del Presidente della Commissione
Straordinaria Dott. L.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio
dell’avvocato SEVERA ENNJO, rappresentato e difeso dall’avvocato
INNOCCA RENATO PIERO con delega in calce al ricorso; CARICE ASSIC SPA
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante Dott. B.
P. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso
lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 119/200 6 del TRIBUNALE di VELLETRI Sezione
Distaccata di ANZIO, depositata il 19/05/2006; R.G.N.30137/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/05/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;
udito l’Avvocato IANNOCCA RENATO PIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilita’.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso articolato in quattro motivi C.S. ha impugnato la sentenza in data 19 maggio 2006 con la quale il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio – in riforma della sentenza del Giudice di pace di Anzio n. 1050/2004 – ha rigettato la domanda proposta dalla C. nei confronti del COMUNE DI NETTUNO avente ad oggetto il risarcimento danni fisici subiti per effetto di una buca non segnalata presente sul manto stradale e ha condannato la medesima C. al pagamento delle spese del doppio grado in favore del COMUNE DI NETTUNO (di seguito, brevemente, COMUNE) e della CARIGE Assicurazioni s.p.a.r terza chiamata in garanzia dal COMUNE. 1.2. Hanno resistito al ricorso, depositando distinti controricorsi, la CARIGE e il COMUNE; la prima ha, in particolare, eccepito l’inammissibilita’ dell’impugnazione in relazione all’art. 366 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) e’ soggetto in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58 alla disciplina di cui agli artt. 360 c.p.c. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.
1.1 Il ricorso va dichiarato inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dall’art. 6 del cit. D.Lgs., in base al quale i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 devono essere accompagnati da un quesito di diritto che si risolva in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Unite n. 23732/2007); mentre i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 devono contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
1.2. In particolare il primo motivo e il secondo motivo, denuncianti plurime violazioni di legge relativamente al conferimento della procura alle liti per l’atto di appello della CARIGE (art. 83 c.p.c., commi 3 e 4, art. 125 c.p.c.), non si concludono e neppure contengono il quesito di diritto, necessario sia che si riconducano le censure all’art. 360 c.p.c., n. 4 sia che, piuttosto, le censure stesse vengano ricondotte allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4.
1.3. Anche il terzo motivo – denunciante falsa applicazione dell’art. 2043 e violazione dell’art. 2051 c.c., nonche’ inversione dell’onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – e’ privo del quesito imposto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis cit., in funzione di cooperazione all’espletamento della funzione nomofilattica della S.C..
1.4. Infine il quarto motivo – denunciante omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione – non si conclude e nemmeno contiene la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e che, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897), deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della peculiarita’ della fattispecie, con esito diverso nei gradi di merito e considerato, altresi’, della relativa novita’ (all’epoca del ricorso) della normativa di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010