Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15874 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24865 – 2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IDEXX LABORATORIES ITALIA SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 111/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 12/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/07/2016 dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi contro la sentenza 12 settembre 2011 della CTR di Milano numero 111 che, in una causa avverso una cartella di pagamento emessa nei confronti di Idexx Laboratories Italia srl per la iscrizione a ruolo di circa Euro 192.000 per la riscossione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in pendenza di diverso ricorso per le maggiori imposte accertate con avviso di accertamento confermato da altra sentenza della CTR, confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato tale iscrizione a ruolo.
Il ricorso è, nelle more, divenuto inammissibile per carenza di interesse, in quanto questa Corte, con sentenza n. 5072 del 2015, ha annullato l’avviso di accertamento sul quale era basata la citata iscrizione a ruolo (OMISSIS).
Le spese vanno compensate tenuto conto che il ricorso era fondato nella parte in cui contestava l’annullamento della iscrizione a ruolo per vizi non propri dell’atto.
PQM
Pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016