Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15874 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2602-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO GATTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7030/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/01/2010 R.G.N. 10971/04.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 7030/2009, depositata il 18 gennaio 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da C.T. e da Poste Italiane S.p.A., relativamente al periodo 16/11/2000 – 31/1/2001, ai sensi dell’art. 8 CCNL 26/11/1994, così come integrato dall’Accordo del 25/9/1997, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione della trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”;

– che, a fondamento di tale statuizione, la Corte di merito ha osservato come la S.p.A. Poste Italiane potesse concludere validamente contratti a termine, con la causale suddetta, solo entro l’ambito temporale definito dagli accordi collettivi richiamati e, quindi, fino al 30/4/1998, restando invalidi i contratti successivi a tale data in quanto stipulati in difetto di contrattazione collettiva che li autorizzasse;

– che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidandosi a tre motivi, con richiesta di applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7;

– che il lavoratore ha resistito con controricorso;

rilevato che con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, del CCNL 26 novembre 1994, art. 8, e dei successivi accordi sindacali in rapporto agli artt. 1362 e segg. c.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che tanto l’Accordo del 25/9/1997, quanto la disciplina collettiva posteriore alla sua stipula, avevano avuto natura ricognitiva di una situazione contingente e non avevano fissato alcun limite temporale; con il secondo, deducendo vizio di motivazione, la società si duole che la Corte di merito, nell’indicare il 30/4/1998 quale data ultima fino alla quale le parti collettive avrebbero inteso consentire la stipula di contratti a termine, non abbia compiutamente e adeguatamente espresso le fonti del proprio convincimento; con il terzo, deducendo la violazione dell’art. 1206 e di altre norme del Codice civile in materia di mora del creditore e dì inadempimento delle obbligazioni, la società si duole che la Corte di merito abbia fatto decorrere il pagamento delle retribuzioni, a titolo risarcitorio, dalla data di costituzione in mora (nei limiti del triennio dalla cessazione di fatto del rapporto) anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio;

osservato che il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto connessi;

– che i medesimi risultano infondati, avendo il giudice di merito correttamente fatto applicazione del consolidato orientamento, secondo il quale “in materia di assunzione a tempo determinato di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo del CCNL 26 novembre 1994, art. 8 e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto il 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998 per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, (art. 1 Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1): Cass. n. 24281/2011 (ord.); conforme, fra le più recenti, Cass. n. 286/2016;

– che il terzo motivo resta assorbito in quello concernente l’applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, in tema di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che al riguardo si richiama la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; inoltre si richiamano, per ciò che attiene ai dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto sovranazionale della normativa sopravvenuta, le sentenze della Corte costituzionale n. 303/2011 e 226/2014 e di questa Corte n. 6735/2014 e n. 16545/2016;

ritenuto conclusivamente che – accolto l’ultimo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione; rigettati gli altri – l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 7030/2009 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della medesima legge.

PQM

 

La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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