Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15874 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2328/2013 R.G. proposto da:

R.C. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FEDELE PEZZANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

VINCENZO GIORDANO in Roma, Via Oslavia, 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 109/7/11,

depositata il 7 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, per maggior reddito imponibile, oltre IRAP, IVA, conseguente all’applicazione degli studi di settore (lavorazione del vetro, come emerge dagli atti del procedimento), chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e, in subordine, il riconoscimento del costo del venduto;

che la CTP di Reggio Calabria ha rigettato la domanda del contribuente e la CTR della Calabria, con sentenza in data 7 dicembre 2012, ha rigettato l’appello del contribuente;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo e unico motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del fatto che nel primo grado di giudizio era stata trascurata una memoria integrativa del contribuente, con la quale si dava contezza delle ragioni relative alla non applicabilità dei dati parametrici degli studi di settore; deduce, inoltre, il ricorrente violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, posto che la motivazione degli atti di accertamento non deve essere rappresentata dal mero scostamento dei dati parametrici degli studi di settore, ma l’Ufficio dovrebbe addurre elementi indiziari dotati di pregnanza presuntiva;

che il motivo è inammissibile quanto al dedotto vizio di motivazione posto che il ricorrente, in sede di legittimità, al pari che nel caso in cui il ricorrente denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza, ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 13625); ne consegue, pertanto, che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso onera il ricorrente dell’indicazione delle circostanze oggetto del suddetto elemento istruttorio trascurato e della relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2017, n. 19985), in quanto è il fatto oggetto da provare che va esaminato e, solo indirettamente, l’elemento istruttorio che quel fatto intendeva provare (Cass., Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13677; Cass., Sez. VI, 3 gennaio 2014, n. 48);

che la mancata trascrizione della memoria, del cui omesso esame si duole il ricorrente, non consente l’esame del motivo nel merito;

che il motivo è inammissibile sotto il profilo della violazione di legge a termini dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che questo vizio dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. I, 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 635; Cass., Sez. III, 16 gennaio 2007, n. 828); che il ricorso va, pertanto, rigettato;

che il controricorso dell’Ufficio deve dichiararsi inammissibile, perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. dalla notificazione del ricorso del contribuente, notificazione (quest’ultima) avvenuta in data 15 gennaio 2013, a fronte della notificazione del controricorso avvenuta in data 27 febbraio 2013;

che, conseguentemente, non può tenersi conto del controricorso dell’Ufficio ai fini della liquidazione delle spese (Cass., Sez. III, 2 novembre 2010, n. 22269; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2011, n. 3325).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

 

 

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