Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15874 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato DE MECO NATALE con studio in

88900 CROTONE (KR) Via Ranella, 182/B con delega a margine dei

ricorso;

– ricorrente –

contro

FATA FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. V.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo

studio dell’avvocato LETTIERI PIERO PAOLO, che la rappresenta e

difende con delega a margine della seconda facciata del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 505/2005 del TRIBUNALE di CROTONE, emessa il

10/06/2005; depositata il 16/06/2005; R.G.N.1036/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito l’Avvocato LETTIERI PIERO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con ricorso, affidato a due motivi, C.D. ha impugnato la sentenza in data 16-6-2005 con cui il Tribunale di Crotone ha confermato la sentenza del Giudice di pace della stessa citta’ in data 23-1-2004 di rigetto della domanda proposta dal C. nei confronti di N.G. e della F.A.T.A.- Fondo Assicurativo Tra Agricoltori s.p.a., avente ad oggetto il risarcimento dei danni materiali conseguenti a incidente stradale.

1.2. Ha resistito la s.p.a. F.A.T.A., depositando controricorso, illustrato anche da memoria, e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’altro intimato N.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3. In particolare il ricorrente lamenta di avere inutilmente sollecitato il giudice di appello a rinnovare l’istruttoria e, in particolare, la c.t.u.

tecnico – modale disposta in primo grado, che non aveva potuto dare precise indicazioni, in quanto i protagonisti dell’incidente non erano comparsi innanzi al consulente; a quest’ultimo riguardo deduce di avere giustificato con una momentanea assenza la mancata comparizione innanzi al consulente e lamenta, dunque, violazione dell’art. 196 c.p.c. e dell’art. 194 c.p.c., comma 2.

1.1. In sostanza il ricorrente adombra un preteso vizio procedurale nello svolgimento delle operazioni peritali e deduce, comunque, l’esigenza di rinnovazione del mezzo tecnico in mancanza di risposte da parte del consulente in ordine alla dinamica del sinistro.

L’uno e l’altro rilievo non colgono nel segno.

1.1.1. Va innanzitutto osservato che in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualita’ dell’espletamento, ne determinano la nullita’ solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che e’ onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarita’ (Cass., 08/06/2007, n. 13428). In ogni caso l’eccezione di nullita’ della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito (Cass. 25/10/2006, n. 22843).

A tali argomenti gia’ di per se’ dirimenti – posto che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia in termini generici l’irregolare espletamento delle operazioni peritali e neppure allega di aver formulato tempestiva eccezione di nullita’ della consulenza – puo’ aggiungersi che le deduzioni in ricorso appaiono manifestamente infondate alla luce della circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che il C. ha omesso per ben due volte di comparire innanzi al consulente; con la conseguenza che,, correttamente, il giudice del merito ha tratto argomenti ex art. 116 c.p.c. dal comportamento negligente della parte istante, rilevando che sarebbe stato suo onere partecipare, di persona, alle operazioni peritali al fine di supportare la propria tesi.

1.1.2. Quanto poi alla pretesa esigenza di rinnovazione della consulenza, si osserva – in conformita’ a principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte – che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle gia’ espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e che l’esercizio di un tale potere (cosi’ come il mancato esercizio) non e’ censurabile in sede di legittimita’ (ex plurimis: Cass. 03/04/2007, n. 8355; Cass. 14/11/2008, n. 27247).

Occorre aggiungere che nel caso all’esame emergono con evidenza le ragioni del mancato rinnovo della consulenza dal complessivo tenore della decisione, atteso che il giudice di appello, da un lato, ha evidenziato che il c.t.u. – pure escludendo di poter dare un giudizio tecnico per il mancato esame dei mezzi incidentati – aveva, comunque, fornito alcune precise indicazioni deponenti per l’inverosimiglianza della tesi attorea e, dall’altro, ha espresso – come si vedra’ meglio di seguito – in termini congrui e logici, le ragioni della propria condivisione delle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in punto di inattendibilita’ della deposizione del teste di parte attrice e della tesi sostenuta dalla stessa parte.

Il motivo va, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la domanda sia stata rigettata nonostante non si sia giunti all’accertamento relativo al nesso causale del sinistro e che la motivazione sul punto sia insufficiente per avere fatto esclusivo riferimento ad una perizia che avrebbe “violato i dettami del codice civile e le norme procedimentali”.

2.1. Anche il presente motivo – peraltro come il precedente, di assoluta genericita’ – non merita accoglimento.

Invero, contrariamente a quanto apoditticamente affermato da parte ricorrente, la sentenza impugnata ha compiuto un’attenta e rigorosa analisi del materiale probatorio, segnatamente evidenziando – sulla base della documentazione fotografica, relativa ai luoghi e al veicolo sinistrato e alla stregua di regole della comune esperienza, valorizzate dagli elementi indiziar desumibili dalla mancata partecipazione alle operazioni peritali come la dinamica del sinistro non potesse corrispondere a quella riferita dal teste addotto dalla parte istante, ne’ in particolare i vistosi danni presenti sul cofano dell’autovettura del C. potessero giustificarsi con un impatto contro il guard rail, come riferito dal testimone, con la conseguenza che la tesi attorea risultava sguarnita di prova.

Questo Collegio deve limitarsi ad osservare che la valutazione delle risultanze probatorie, quali emergenti dalla sentenza impugnata, si basa su un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici e che le conclusioni cui e’ pervenuto il giudice del merito sono conformi ai principi che regolano l’onere della prova; ne’ le deduzioni della ricorrente rivelano alcuna carenza o aporia di ragionamento che possa indurre a ritenere sussistente il vizio di assenza, contraddittorieta’ o illogicita’ di motivazione.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della F.A.T.A. – Fondo Assicurativo Tra gli Agricoltori s.p.a. in Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

 

 

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