Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15873 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9643-2012 proposto da:
M.S. SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE
CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che
la rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,
depositata il 28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/07/2016 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato LAURITA LONGO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
M.S. Srl In Liquidazione propone ricorso avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna 17/20/11 del 14/2/2011 che, riformando la sentenza di primo grado ad essa favorevole, confermava il provvedimento della Agenzia delle Entrate che escludeva che la società, esercente attività di organizzazione di concerti, potesse applicare l’Iva al 10%, prevista per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, anche per le prestazioni tecniche ed i rapporti tra produttore ed organizzatore.
La società, con unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2 e della relativa Tabella A, parte terza, n. 119. A fronte di servizi strettamente accessori alla principale prestazione che era l’esibizione artistica degli artisti e dell’orchestra, andava applicata l’Iva al 10%.
La Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso.
Il ricorso è infondato avendo questa Corte già ritenuto che “In tema di IVA, le attività spettacolistiche, di cui al punto 123 della Tabella A, parte terza, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall’art. 74 quater del cit. Decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell’inizio dell’esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura, sicchè in esse, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23 ottobre 2003, in C-109/02, non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore. (Sez. 5, Sentenza n. 12280 del 12/06/2015, Rv. 635729). In motivazione: “… viene esclusa la applicabilità alla prestazione in esame della specifica agevolazione prevista dal punto 123 della Tabella, che elenca le attività spettacolistiche rese al pubblico (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 74 quater) che godono dell’aliquota agevolata, sulla considerazione che la prestazione, oggetto del rilievo, non è resa al pubblico ma all’organizzatore, ed il richiamo ad excludendum al punto 123 della Tabella è diretto.
…. viene esclusa la applicabilità alla prestazione in esame della specifica agevolazione prevista dal punto 119 della Tabella, che riguarda i contratti di scrittura connessi a spettacoli teatrali, individuabili mediante il richiamo indiretto al punto 123 della Tabella, sulla considerazione che nel caso in esame i contratti di scrittura non sono connessi a spettacoli teatrali, ma a concerti vocali e musicali, ed il richiamo ad excludendum al punto 123 della Tabella è indiretto e mediato dall’applicazione della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 83/E del 2004.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 1,500 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016