Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15873 del 26/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.26/06/2017),  n. 15873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiorgio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11926-2015 proposto da:

D.F. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato VINCENZO GATTO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.D. C.F. (OMISSIS), quale titolare della ditta

LIBRERIA B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIMINI

14, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/02/2015 R.G.N. 1167/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza 12 febbraio 2015, la Corte d’appello di Messina dichiarava illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo con lettera 30 maggio 2006 da B.D., titolare dell’omonima libreria, a D.F. e condannava la prima alla riassunzione della seconda ovvero al pagamento, in suo favore, dell’indennità commisurata a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e rigettava ogni ulteriore domanda della lavoratrice: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva pure condannato la società datrice al pagamento alla stessa delle differenze retributive relative all’inquadramento al terzo livello (anzichè al quarto) del CCNL di categoria applicato, corrispondente alla mansioni di contabile d’ordine svolte;

che avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso con cinque motivi, cui la datrice ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4 dei ccnl terziario tempo per tempo vigenti (da quello del 17 dicembre 1979 a quello del 2 luglio 2004), artt. 1362 ss. e 2103 c.c., per erronea qualificazione delle proprie mansioni di contabile come di quarto anzichè di terzo livello, in base ad inesatta interpretazione dell’autonomia operativa discriminante le due qualifiche (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi e controversi quali la propria esclusiva adibizione in azienda alle mansioni di prima registrazione e di tenuta delle scritture contabili tramite software aziendale e degli inerenti rapporti con i professionisti esterni (secondo motivo); nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non corretta valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla latitudine dell’autonomia operativa richiesta dalle mansioni di terzo livello del ccnl, in assenza di adeguata argomentazione motiva (terzo motivo); violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8, per determinazione dell’indennità risarcitoria in quattro anzichè in sei mensilità, tenuto conto dell’anzianità lavorativa quasi trentennale e del licenziamento in tronco, nonostante il suo possibile impiego in diverse mansioni sempre di quarto livello, senza aggravi di costi aziendali (quarto motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, art. 116 c.p.c., comma 1, artt. 1218, 1223, 2056 e 1226 c.c., art. 4 Cost., e art. 37 Cost., comma 2, e art. 2059 c.c., per erronea statuizione sul difetto di prova del danno esistenziale subito per effetto del licenziamento in prossimità di maturazione dell’anzianità contributiva pensionistica e della mancata ricollocazione lavorativa, in dipendenza della condizione di disoccupazione e di minor reddito in cui venutasi a trovare senza colpa (quinto motivo);

che ritiene il collegio che i primi tre motivi, congiuntamente esaminabili, siano inammissibili, e così pure il quarto e il quinto;

che, in ordine ai primi tre motivi, occorre premettere il potere di diretta interpretazione dalla Corte di cassazione delle norme contrattuali collettive, in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 25 luglio 2016, n. 17208; Cass. 19 agosto 2016, n. 17208; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26477): pure corretta sulla base dello scrutinato requisito dell’autonomia operativa, scriminante i due livelli in comparazione dei ccnl di categoria, neppure prodotti (con la conseguente inammissibilità del primo mezzo: Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25038);

che essi si risolvono nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto (correttamente condotto alla luce del prescritto procedimento trifasico osservato: Cass. 26 marzo 2014, n. 7123; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272) operati della Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 5 della sentenza), adeguatamente argomentati (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): con evidente inammissibilità del vizio motivo, in palese difetto della decisività del fatto (attesante la pluralità dei denunciati, sintomaticamente rivelativa dell’inidoneità risolutiva ex se di ognuno), neppure omesso nell’esame, piuttosto sfociato in una valutazione sfavorevole alla lavoratrice, tenuto conto del più rigoroso ambito devolutivo introdotto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis;

che anche il quarto motivo è inammissibile, spettando al giudice di merito la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 (sostituito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2), censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 8 giugno 2006, n. 13380; Cass. 11 gennaio 2011, n. 458; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320): nel caso di specie adeguatamente giustificata per le piccole dimensioni aziendali contemperate con l’ampia risalenza del rapporto lavorativo nel tempo (primo capoverso di pg. 7 della sentenza);

che pure il quinto è inammissibile, per inconfigurabilità di un danno esistenziale, quale pregiudizio autonomo e distinto conseguente alla lesione di un diritto fondamentale della persona (Cass. 21 aprile 2011, n. 9238; Cass. 14 gennaio 2014, n. 531) specificamente individuato, nè tanto meno allegato e provato nella sua specificità (Cass. 15 gennaio 2016, n. 583), essendo stata dedotta una mera conseguenza naturale del licenziamento subito, indennizzato ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 8;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese vengono regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo; che sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna D.F. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2017

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