Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15873 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25769-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA ANGELA VACCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GARZILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2953/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. C.M. ha impugnato l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia deducendo di aver appreso della stessa a seguito di autonoma indagine e ha contestato la omessa notifica delle cartelle di pagamento nonchè l’omessa comunicazione della iscrizione ipotecaria. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Equitalia ha proposto appello e la CTR della Campania, con sentenza depositata il 26.3.2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto ad alcune cartelle non aventi contenuto fiscale confermando per il resto la sentenza di primo grado e ritenendo non correttamente notificate le cartelle nonchè nulla la iscrizione ipotecaria non preceduta da comunicazione al contribuente.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 60, nonchè dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Secondo parte ricorrente la CTR offre una ricostruzione della vicenda erronea sia in fatto che in diritto, in particolare sulla notificazione delle cartelle.

Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in ordine al dichiarato difetto di giurisdizione per le cartelle non aventi contenuto tributario.

Con il terzo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 77, deducendo che in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva conserva la propria efficacia fino a che il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione. Deduce che in ogni caso la questione è priva di rilevanza nella concreta fattispecie perchè il contribuente, ove avesse ricevuto la comunicazione, non avrebbe potuto sollevare altre questioni che quelle della notifica delle cartelle, che è invece regolare.

Il terzo motivo può essere esaminato prioritariamente e trattandosi di questione idonea a definire la causa, con effetto assorbente.

La sentenza è basata su plurime rationes decidendi, una delle quali riguarda il fatto che l’iscrizione ipotecaria non è stata preceduta dall’avviso. Non è contestato infatti che la preventiva comunicazione non sia stata inviata. Sul punto la Corte di legittimità, con decisioni cui questo Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., sez. un., n. 19667/2014; Cass. n. 23875/2015; Cass. n. 13115/2016).

Il principio è applicabile anche alla fattispecie poichè il contribuente ha lamentato, in sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA