Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15873 del 06/07/2010

Cassazione civile sez. III, 06/07/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 06/07/2010), n.15873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato TEDESCO ERNESTO con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS Riunione Adriatica di Sicurta’ SPA (OMISSIS) in persona dei

legali rappresentanti Dott. R.G. e Dott.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 16/11/2004; depositata il

14/02/2005; R.G.N.2309/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato RIITANO BRUNO (per delega Avvocato TEDESCO ERNESTO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 18 novembre 1998 l’Avvocato C. M. conveniva dinanzi alla Pretura di Monza, Sezione Distaccata di Desio, la s.p.a. R.A.S. e – sulla premessa di avere stipulato con la convenuta una polizza assicurativa infortuni per i rischi professionali ed extraprofessionali e di avere subito in data (OMISSIS) un infortunio, in conseguenza del quale era stato ricoverato presso un ospedale di (OMISSIS) ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura orbito zigomatica destra, con conseguente incapacita’ lavorativa temporanea totale e danno biologico – esponeva: a) di avere denunciato il sinistro all’agenzia di (OMISSIS) della R.A.S., la quale aveva trasmesso la pratica al centro liquidazioni di Como per la valutazione dei danni, che non avevano potuto essere quantificati perche’ l’attore aveva dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di osteosintesi; b) che con lettera del 28 ottobre 1998 la R.A.S. aveva eccepito la prescrizione, ai sensi dell’art. 2952 c.c., del diritto all’indennita’ permanente, ma l’eccezione doveva ritenersi infondata, perche’ era stata inviata una richiesta risarcitoria all’agenzia di (OMISSIS).

Sulla base di tali allegazioni l’attore sosteneva che la convenuta doveva ritenersi inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali e domandava in conseguenza che il contratto fosse dichiarato risolto per il grave inadempimento della R.A.S. all’obbligazione di corrispondere l’indennizzo, con condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura di L. cinquanta milioni o in quella diversa ritenuta di giustizia.

La R.A.S. si costituiva e, per quanto ancora interessa, chiedeva il rigetto dell’avversa domanda in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto all’indennita’ assicurativa.

1.1. Il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, frattanto subentrato al soppresso ufficio pretorile, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, dichiarava risolto il contratto assicurativo e condannava la R.A.S. al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Euro 5.164,57 oltre accessori, con compensazione delle spese di lite.

1.2. Sull’appello della R.A.S., che insisteva nel far valere la prescrizione dell’obbligazione di indennizzo, e su quello incidentale del C. quanto alla disposta compensazione delle spese, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 14 febbraio 2005, accoglieva l’appello principale e rigettava quello incidentale, e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del C. e condannava il medesimo alle spese dei due gradi, ivi comprese quelle della c.t.u..

2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. sulla base di quattro motivi (inutilmente corredati da questi di diritto, stante l’inapplicabilita’ al ricorso dell’art. 366 bis c.p.c.: D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

La R.A.S. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione agli artt. 2944 e 2945 c.c.”.

L’illustrazione del motivo e’ preceduta – alle pagine 4 – 6 del ricorso – da una serie di enunciazioni relative sia allo svolgimento in fatto della vicenda sostanziale anteriormente all’inizio del giudizio, sia allo svolgimento della vicenda processuale.

Sotto il primo aspetto si fa riferimento: a1) al fatto che il C. “aveva immediatamente comunicato all’Agente generale della R.A.S. di (OMISSIS) – ossia alla Valsecchi s.r.l. – il verificarsi dell’infortunio” e che la R.A.S. aveva provveduto ad istruire la pratica assegnandone la trattazione al Centro Liquidazioni di (OMISSIS); a.2) a due clausole delle Condizioni di Assicurazione, delle quali si riproduce fra virgolette il contenuto, senza, pero’ dire se si tratta del contenuto integrale o di parte di esso; esse, per la parte riprodotta, stabilirebbero che “l’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla societa’….” e che “l’ammontare del danno e’ concordato direttamente dalla societa’ o da un perito da questa incaricato”; a1) ad un invito del detto Centro al ricorrente, in data 22 agosto 1997, a sottoporsi a visita medica “presso la fiduciaria indicata nella missiva” ed alla fissazione di un appuntamento il 4 settembre 1997; a.4) ad altra clausola delle Condizioni, pure riprodotta fra virgolette senza indicare se parzialmente o totalmente, dispositiva che “il pagamento dell’indennita’ viene effettuato a cura ultimata”; a5) ad un incarico, nonostante tale previsione, ad una dott.sa di visitare il ricorrente prima che lo stesso facesse pervenire “il certificato di chiusura (con postumi) della prima fase di malattia del (OMISSIS), con cui il Dott. F.D. preannunciava che il paziente “dovra’ essere sottoposto in futuro ad intervento di rimozione placche di osteosintesi; a6) alla sottoposizione del ricorrente, in data (OMISSIS), ad un intervento di rimozione delle placche di osteosintesi; a7) ad una sollecitazione al pagamento in data 27 ottobre 1998, nonche’ ad un invito rivolto l’8 gennaio 1999 dalla R.A.S., successivamente alla notifica della citazione introduttiva ed deposito della comparsa (nella quale la stessa R.A.S. avrebbe eccepito per la prima volta la prescrizione), a sottoporsi a visita presso lo studio della dott.sa V. il successivo giorno 12; a8) ad una comunicazione in data 6 marzo 2001 da parte del citato Centro di essere in attesa della definizione della vicenda ed all’offerta, all’esito delle risultanze della c.t.u. “in via meramente transattivi e di liberalita’” della somma di L. 1.050.000.

Dopo tali enunciazioni si passa a svolgere l’attivita’ illustrativa del motivo, che inizia con l’affermazione della incomprensibilita’ del motivo per cui la R.A.S., pur avendo sostenuto sempre la prescrizione della pretesa all’indennizzo, aveva tenuto i due comportamenti indicati sub a8).

Si riproduce, quindi, sull’asserto dell’applicabilita’ nella specie, la motivazione della sentenza di questa corte n. 5324 del 2005.

Di seguito, si “sottolinea”: che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la consulente medico – legale di R.A.S., dott.sa V. aveva redatto perizia di stima del danno soltanto il 14 gennaio 1999 e che quella del C. era stata redatta il successivo 25; che alla luce del disaccordo tra i periti si sarebbe dovuto instaurare un giudizio arbitrale per determinare l’entita’ del danno.

L’effettivo svolgimento dell’argomentazione del motivo inizia alla fine della pagina otto, prosegue per la pagina nove e si conclude alla dieci.

Essa si sostanzia in due diverse enunciazioni.

La prima, che viene detta prescindere dalla seconda, e’ nel senso che il diritto del ricorrente l’indennizzo non si sarebbe mai prescritto “sia perche’ in un primo tempo non poteva ancora essere fatto valere (alla luce delle precise disposizioni contrattuali, infatti, mancava tanto la definizione del quadro clinico – risalente al (OMISSIS) -, quanto la determinazione del risarcimento ritenuto congruo dalla Compagnia e sulla cui contestazione le parti avrebbero potuto, e dovuto, deferire il giudizio ad un arbitro), sia perche’ ne era stata piu’ e piu’ volte riconosciuta l’esistenza da parte della R.A.S. e del suo C.L.S. di (OMISSIS) attraverso il fiduciario medico legale, sia perche’ la condotta della stessa R.A.S. si era dimostrata contraddittoria, se non addirittura improntata a mala fede, in quanto mirava a differire il pagamento dell’indennita’ per poi eccepire all’assicurato la sopravvenuta prescrizione di ogni suo diritto”.

La seconda enunciazione si sostanzia nella invocazione dell’efficacia comunque interruttiva della prescrizione che sarebbe stata da attribuire ad una missiva del 26 marzo 1998, con cui il C. aveva formalmente costituito in mora la Valsecchi s.r.l. ed a sostegno si riproducono due massime di questa Corte sulla liberta’ delle forme dell’atto interruttivo della prescrizione.

1.1. Il motivo e’ inammissibile.

1.2. Riguardo alla prima enunciazione, che si sostanzia nella deduzione che il diritto all’indennita’ (il cui mancato riconoscimento venne dedotto come inadempienza giustificativa della domanda di risoluzione) non si sarebbe prescritto perche’ in un primo tempo non poteva essere fatto valere e nell’altra deduzione che comunque piu’ volte sarebbe stato riconosciuto dalla R.A.S., il motivo appare inammissibile, quanto ad entrambi i profili, per palese violazione del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione e, quanto al secondo, anche per la sua genericita’.

Sotto il primo aspetto, si rileva che nelle intenzioni del ricorrente entrambi i profili di censura dovrebbero essere supportati da tutte le emergenze fattuali che innanzi si sono riferite.

Senonche’, non solo, quanto a quelle tra esse che sono costituite da documenti, non se ne riproduce il contenuto o – relativamente alle clausole delle Condizioni Generali lo si riproduce parzialmente o comunque non si precisa il tipo di riproduzione, si’ da preludere la possibilita’ di intenderne l’effettivo significato, ma, in ogni caso, sia quanto ad esse che alle altre non si indica se e dove dette risultanze sarebbero entrate nel processo di merito e se e dove sarebbero pervenute e sarebbero esaminabili in questa sede di legittimita’ (nella quale, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il ricorrente aveva l’onere di produrre gli atti ed i documenti su cui fonda il motivo). Viene nella specie in rilievo il principio di diritto piu’ volte enunciato da questa Corte nel senso che: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’ essa e’ rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilita’ la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 c.p.c, comma 1.” (Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi).

Non solo: il principio di autosufficienza risulta violato anche la’ dove non si dice in alcun modo se e come le risultanze fattuali erano state prospettate in sede di giudizio di appello per replicare all’appello principale e comunque se e dove il giudice d’appello avrebbe in ipotesi potuto e dovuto esaminarle quali fatti integratori di eventuali eccezioni rilevabili d’ufficio.

1.3. Inoltre, sotto il secondo aspetto in precedenza indicato, la censura dell’essere stato piu’ volte riconosciuto il diritto all’indennizzo dalla R.A.S. risulta anche argomentata del tutto genericamente, cioe’ senza un preciso raccordo con le pregresse enunciazioni fattuali (sull’inammissibilita’ del motivo di ricorso per cassazione privo di specificita’ si veda Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi, secondo cui: “Il requisito di specificita’ e completezza del motivo di ricorso per cassazione e’ diretta espressione dei principi sulle nullita’ degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale e’ nullo, ancorche’ la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non e’ prevista alcuna attivita’ di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorche’ la legge non esiga espressamente la sua specificita’ (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioe’ articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.”).

1.4. Con riferimento alla censura espressa con la seconda enunciazione, quella intesa a sostenere che la prescrizione era stata comunque interrotta dalla lettera del 26 marzo 1998, la ragione di inammissibilita’ e’ anzitutto l’assoluta mancanza di autosufficienza per l’omessa riproduzione del contenuto della lettera. In secondo luogo, la mancanza della sostanza di motivo di impugnazione (si veda Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, sulla necessita’ che il motivo di ricorso per cassazione si articoli nella critica della motivazione della sentenza impugnata), per il fatto che si omette di considerare e sottoporre a critica le ampie argomentazioni con cui (indipendentemente dalla loro congruenza) la Corte meneghina ha escluso che quella lettera fosse idoneo atto interruttivo (pagine cinque – sette della sentenza), il che nuovamente ridonda anche in mancanza di specificita’.

2. Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione dei norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione agli artt. 1218, 2946 e 2952 c.c.”.

Vi si deduce che la prescrizione che si sarebbe dovuta applicare sarebbe stata quella ai sensi dell’art. 2947 c.c., cioe’ quella relativa all’azione di risarcimento danni, atteso che la domanda proposta era di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno conseguente.

Il motivo, oltre ad essere inammissibile per difetto di autosufficienza ancora una volta perche’ fa leva sempre sulle cennate risultanze fattuali e sul contenuto di altra clausola delle Condizioni Generali, che riproduce, ma nuovamente senza indicare se e dove sarebbe esaminabile in questa sede, e’ anche infondato: invero, l’inadempienza dedotta a fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento e’ rappresentata, nella prospettazione del C. dalla mancata corresponsione dell’indennizzo e, pertanto, se tale mancata corresponsione e’ avvenuta per legittima opposizione da parte della R.A.S. della prescrizione, nessun inadempienza vi sarebbe e, dunque, la prescrizione rilevante ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda bene e’ stata individuata in quella di cui all’art. 2952 c.c..

3. Il quarto motivo deduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – con riferimento agli artt. 2943, 2944 e 2697 c.c.”.

Il motivo, gia’ in relazione alla sua intestazione e, quindi, individuazione alla stregua di quanto prescrive l’art. 366 c.p.c., n. 4 nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006 appare irriconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., atteso che il viziosi cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 attiene alla ricostruzione della c.d. quaestio facti e non si comprende come possa prospettarsi in “riferimento” a norme di diritto come quelle indicate.

Se si legge la sua illustrazione si palesa inammissibile ancora una volta per difetto di autosufficienza, perche’ in una prima parte torna ad evocare il contenuto interruttivo della lettera del 26 marzo 1998, nuovamente senza riprodurlo, oltre che senza indicare se e dove sarebbe stata prodotta in questa sede e senza – nuovamente – farsi carico specificamente della motivazione analiticamente espressa riguardo ad essa dalla Corte territoriale alle citate pagine.

In una seconda parte si imputa alla Corte territoriale di essersi contraddetta perche’, pur avendo dato atto che nella perizia medico legale il dottor F. aveva certificato in data (OMISSIS) che il C. avrebbe dovuto subire un successivo intervento di rimozione delle placche di osteosintesi, non avrebbe considerato quest’ultimo momento come momento terminale della “malattia”. Tale prospettazione appare carente di autosufficienza, giacche’ non si riproduce per la parte che interessa il contenuto della perizia e nemmeno si indica se essa sia pervenuta e dove in questa sede.

In ogni caso, si tratta di prospettazione infondata, che viene sostenuta riportando non fedelmente la motivazione sul punto della sentenza impugnata, la quale e’ stata nel senso che alla data su indicata “i fatti coperti dalla garanzia assicurativa si erano tutti manifestati (invalidita’ temporanea e guarigione con postumi permanenti”: e’ palese che la mera rimozione delle placche bene poteva essere stimata come evento potenzialmente determinativo di qualche postumo e non come evento che escludeva “il momento conclusivo della malattia”, come si dice nel ricorso, non senza che resti inspiegabile l’uso del termine “malattia” in presenza di un’assicurazione contro gli infortuni.

Si fa, poi, un riferimento alla mancata valutazione dell’offerta banco iudicis, adducendosi che avrebbe dovuto costituire riconoscimento del diritto, ma, del tutto contraddittoriamente, si riferisce che essa era fatta espressamente precisandosi di non volersi rinunciare alla prescrizione.

4. Il quarto motivo – deducente “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – con riferimento all’art. 112 c.p.c.” – a parte l’inammissibilita’ per la ragione che accosta la denuncia di ricostruzione erronea della quaestio facti alla violazione di una norma del procedimento, quale l’art. 112 c.p.c., una volta che si proceda alla sua lettura imputa alla sentenza impugnata un errore che non ha in alcun modo commesso, poiche’ sostiene che avrebbe dato rilievo alla prescrizione ai sensi dell’art. 2952 c.c., senza considerare che la domanda era di risoluzione per inadempimento: in tal modo ripropone la stessa infondata prospettazione del secondo motivo.

5. Il ricorso e’, conclusivamente, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi per giusti motivi, che nella specie si ravvisano in ragione dell’esito opposto delle fasi di merito e dello svolgimento della vicenda sul piano extragiudiziale e giudiziale.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2010

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