Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15872 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 11/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5387-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE BRUMANS SRL in persona del Presidente del C.d.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. LUCIANI 42, presso lo

studio dell’avvocato LORENZA ROBERTA LEONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati VALERIA GRAZIA BRUNA FONTANA, GREGORIO LEONE giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2016 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato LEONE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Dogane ricorre contro la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia n. 24 del 23 febbraio 2011, che annullava l’atto di contestazione ed erogazione dl sanzioni amministrative emesso nei confronti della Immobiliare Bruman’s srl in relazione a 5 dichiarazioni di importazione definitiva di zucchero dichiarato di origine della Croazia, corredato di certificati di origine preferenziale e ritenuto invece di diversa provenienza per irregolarità dei certificati stessi.

I giudici di merito avevano ritenuto che il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 preveda sanzioni soltanto per merce che non corrisponde alla qualità e quantità e valore indicato senza considerare invece la difformità sulla origine della merce.

Con unico motivo deduce la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, osservando che, ai sensi dell’art. 81 Reg. Cee n. 2454/93, condizione per l’ottenimento del beneficio daziario all’atto dell’introduzione della merce nella Comunità è che l’operatore interessato presenti un certificato d’origine – cd. FormA o EUR 1 – rilasciato dell’autorità doganale o da altra autorità pubblica abilitata con le formalità di cui all’art. 93 Reg. Cee cit. e nel rispetto delle condizioni stabilite. La corretta interpretazione, se del caso estensiva, della citata norma sanzionatoria è nel senso che nella “qualità” della merce rientra anche il dato della origine.

La società immobiliare BRUMAN’S ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ritenuto che “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, applicabile “ratione temporis”, contempla un’unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al terzo comma, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione, comminata per “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci” non corrispondenti all’accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo – poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili – anche le dichiarazioni sull’origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto. (Sez. 5, Sentenza n. 3467 del 14/02/2014, Rv. 630066)”.

Pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuova decisione sull’atto originariamente impugnato applicando la regola che, ai sensi della citata Legge, art. 303 la “qualità” dei prodotti comprende anche Imorigine” o la “provenienza”.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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