Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15872 del 24/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/07/2020), n.15872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1292-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA

MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTER LAVORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1003/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.-. La INTER LAVORI s.r.l. ha proposto ricorso avverso una iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia deducendo la nullità della notifica della comunicazione, l’omesso invio di preventive intimazioni di pagamento, l’omessa notifica di cartella di pagamento, la omessa indicazione nella comunicazione ipotecaria del responsabile del procedimento. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. Proponeva appello Equitalia e la CTR della Calabria con sentenza depositata in data 20.5.2014 confermava la sentenza di primo grado ritenendo illegittima la comunicazione di iscrizione di ipoteca per omessa indicazione del responsabile del procedimento, con assorbimento delle altre questioni.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, artt. 5, 21 octies, nonchè del D.L. n. 248 del 2007, art. 36. Deduce che la indicazione del responsabile del procedimento non è elemento essenziale nella procedura di iscrizione di ipoteca.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, ed è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. 11856/2017; Cass. 1150/2019).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame sulle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020

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