Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15872 del 10/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15872 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

sentenza con

SENTENZA

motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
CIPRIOTTI Antonino, CIPRIOTTI Francesco e CIPRIOTTI Rosa,
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 5
(studio Avvocato Roberto Masiani), presso l’Avvocato Marco
Francesco Angeletti, che li rappresenta e difende per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

rappresentato e difeso

ex

pro

/ege dall’Avvocatura

Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici,
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –

Data pubblicazione: 10/07/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno n.
2811 del 2013, depositato in data 16 maggio 2013.

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 16 maggio 2014 dal Presidente relatore Dott.

sentito l’Avvocato Marco Francesco Angeletti.
Ritenuto che Cipriotti Antonino, Cipriotti Francesco e
Cipriotti Rosa chiedevano alla Corte d’appello di Salerno,
con ricorso depositato in data 4 settembre 2012, il
riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un
processo civile instaurato dal loro dante causa nel 1992
presso il Tribunale di Rossano;
che l’adita Corte di appello, con decreto depositato
il 16 maggio 2013, dichiarava l’inammissibilità del
ricorso sul presupposto che i ricorrenti non avessero
intrapreso il procedimento per l’equa riparazione nel
termine stabilito dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001;
che, in particolare, la Corte d’appello osservava che
ricorrenti avevano indicato solamente la data
dell’ultima udienza del giudizio presupposto, fissata per
il 9 febbraio 2011; data, questa, rispetto alla quale la
proposizione del ricorso nel settembre 2012 appariva
tardiva;

Stefano Petitti;

che avverso il menzionato decreto hanno proposto
ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe indicati,
con atto ritualmente notificato, sulla base di cinque
motivi;

costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti
denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, avuto riguardo
all’illegittimità del decreto impugnato che aveva rilevato
la inammissibilità del ricorso per intempestività malgrado
essi ricorrenti avessero adempiuto agli oneri di
allegazione su di loro gravanti, chiedendo altresì
l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto;
che con il secondo motivo i ricorrenti deducono
erronea e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, della
legge n. 89 del 2001, dolendosi del fatto che la Corte
d’appello non abbia dato corso alla richiesta da loro
formulata in ricorso di acquisire gli atti del giudizio
presupposto;

che il Ministero della Giustizia ha depositato atto di

che i primi due motivi di ricorso, all’esame dei quali
può procedersi congiuntamente, sono fondati;
che questa Corte ha avuto modo di affermare che «in
tema di equa riparazione, per la violazione del termine

avvalsa della facoltà – prevista dall’art. 3, comma 5,
della legge 24 marzo 2001, n. 89 – di richiedere alla
corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del
processo presupposto, il giudice non può addebitare alla
mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di
quegli atti la causa del mancato accertamento della
addotta violazione della ragionevole durata del processo;
difatti la parte ha un onere di allegazione e di
dimostrazione, che però riguarda la sua posizione nel
processo, la data iniziale di questo, la data della sua
definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato,
mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui
agli artt. 737 e s. cod. proc. civ., prescelto dal
legislatore) spetta al giudice sulla base dei dati
suddetti, di quelli eventualmente addotti dalla parte
resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo
presupposto – verificare, in concreto e con riguardo alla
singola fattispecie, se vi sia stata violazione del
termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel
modello processuale della legge n. 89 del 2001 sussiste un

-4-

ragionevole di durata del processo, ove la parte si sia

potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di
rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie
superabili con l’esercizio di tale potere» (Cass. n. 16367
del 2011);

pendenza del giudizio presupposto e avevano sollecitato la
acquisizione degli atti del processo stesso ai sensi del
richiamato art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001;
che la Corte d’appello, nel ritenere non provata la
pendenza del giudizio presupposto alla data della domanda
di equa riparazione ha quindi violato l’indicato
principio;
che l’accoglimento dei primi due motivi comporta
l’assorbimento delle ulteriori censure;
che il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio
alla Corte d’appello di Salerno affinché, in diversa
composizione, proceda a nuovo esame della domanda nonché
alla regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

assorbiti gli altri;

i primi due motivi di ricorso,

cassa il decreto impugnato e rinvia,

anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Salerno, in diversa composizione.

che, nella specie, i ricorrenti avevano allegato la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

16 maggio 2014.

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