Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15872 del 08/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 08/06/2021), n.15872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5520-2019 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona della Sindaca pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO ROSSI, ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

L’EDERA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato ANSELMO BARONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELA ROMANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4734/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGINALE del LAZIO, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 7376/16, sez 5, accoglieva il ricorso proposto dalla Edera Compagnia italiana di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) -(OMISSIS) – (OMISSIS) per ICI 2009, 2010, 2011.

Avverso detta decisione il Comune di Roma proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4734/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Roma sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso illustrato con memoria la contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Roma lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6, per avere ritenuto la sentenza impugnata che nel 2014 non potevano essere emessi gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009,2010 e 2011 in quanto alla data della emissione la società contribuente si trovava ancora in liquidazione coatta amministrativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte in relazione ad una procedura fallimentare (ma gli stessi principi sono applicabili anche alla liquidazione coatta amministrativa) ha osservato che “in pendenza della procedura fallimentare sussiste la obbligazione tributaria in relazione al pagamento dell’ICI, ma non l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta, rinviati ad una data posteriore all’incasso del prezzo della vendita del bene. Ne deriva ..omissis.. che nè il curatore, nè il fallito sono tenuti alla denuncia in pendenza di procedura prima di detto termine, e che per lo stesso periodo non maturano interessi”…(omissis)…

Pertanto “l’obbligo di denuncia e di pagamento della imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile. Una volta effettuata la vendita ed incassato il prezzo, la imposta complessiva dovuta per l’intero periodo è prelevata dal curatore sull’ammontare del ricavato. Entro, tre mesi dall’incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune. …(omissis)…..

“Ove il fallimento sia chiuso per un motivo che renda superflua la vendita del bene, il quale torna nel possesso del fallito, la obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo.” (Cass. 15478 del 2010 vedi anche Cass. n. 16836 del 2012).

Alla luce di siffatti principi risulta di tutta evidenza che se non sussiste fino alla intervenuta vendita del bene alcun obbligo per gli organi della liquidazione coatta di effettuare alcuna denuncia e di procedere al pagamento dell’ICI, di conseguenza, nessun accertamento può essere effettuato dall’Amministrazione comunale non essendovi stato alcun tipo di inadempimento.

Il ricorso va quindi respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 11.000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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